(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
                  Toscana n. 1 del 9 gennaio 2013) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
  il seguente regolamento: 
 
  (Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'art. 12 del d.pg.r 18/R/2001 
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 12 del  regolamento  emanato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001,  n.
18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali
in materia di turismo «legge regionale 23  marzo  2000,  n.  42»)  e'
sostituita dalla seguente: 
    «b) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione salvo
quanto previsto al comma 1-bis per gli alberghi di nuova  costruzione
o oggetto di ristrutturazione edilizia»; 
  2. Dopo  il  comma 1  dell'art.  12  della  d.p.g.r.  18/R/2001  e'
aggiunto il seguente: 
      «1-bis.  Gli  alberghi  di  nuova  costruzione  o  oggetto   di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 79,  comma  1,  lettera  d)
della legge regionale n. 1/2005 devono avere: 
        a) almeno un locale bagno ogni otto posti  letto  o  frazione
con minimo di uno per ogni piano; 
        b) servizi igienici destinati ai locali  e  aree  comuni  con
gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza.».