(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 9 gennaio 2013) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 12 del d.pg.r 18/R/2001 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «legge regionale 23 marzo 2000, n. 42») e' sostituita dalla seguente: «b) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione salvo quanto previsto al comma 1-bis per gli alberghi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia»; 2. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della d.p.g.r. 18/R/2001 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Gli alberghi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 79, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 1/2005 devono avere: a) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione con minimo di uno per ogni piano; b) servizi igienici destinati ai locali e aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza.».