(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7/I-II del 12 febbraio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Consiglio comunale 1. All'articolo 1 della: egge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Trento e' composto da: a) 40 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia; b) 32 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; c) 22 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato. 1-bis. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Bolzano e' composto da: a) 45 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia; b) 36 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; c) 27 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato."; b) nel comma 3 dopo le parole: "fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento" sono inserite le parole: "e nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano" e l'ultimo periodo e' soppresso.