(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 4 del 30 gennaio 2013) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis); 
 
                               Art. 1 
 
      Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 32/2002 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale 26  luglio  2002,  n.  32  (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro),  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  3  (Finalita'  degli  interventi  educativi  per  la   prima
infanzia). - 1. La Regione individua nei  servizi  educativi  per  la
prima infanzia  i  contesti  finalizzati  alla  realizzazione  di  un
sistema di opportunita'  educative  che,  in  collaborazione  con  le
famiglie,  concorrono  allo  sviluppo  armonico  e  integrale   delle
potenzialita' e competenze delle bambine e dei bambini nei primi  tre
anni di vita. 
  2.  Le  finalita'  individuate  al  comma  1,  vengono   realizzate
mediante: 
  a) interventi volti al rispetto della  liberta'  e  della  dignita'
personale delle bambine e dei bambini, valorizzandone  le  differenze
di  religione,  etnia,  genere,   cultura   familiare   e   capacita'
individuali,  nell'ottica  dell'integrazione  e  della  garanzia   di
un'effettiva uguaglianza di opportunita'; 
  b) una efficace collaborazione con i servizi  sociali,  sanitari  e
con altri soggetti che si interessano della realta' infantile, per la
tutela della salute e la prevenzione di possibili  forme  di  disagio
fisico, psicologico e sociale; 
  c) la continuita' verticale, tra servizi  educativi  per  la  prima
infanzia e scuole dell'infanzia, e orizzontale, tra servizi educativi
e famiglie. 
  3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del  sistema
regionale dei servizi educativi per l'infanzia attraverso: 
  a) la costituzione e lo sviluppo di livelli integrati di  direzione
e coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia  pubblici
e privati, tale da garantire un rapporto continuo  con  le  comunita'
locali e con la complessiva rete territoriale dei servizi  scolastici
e sociosanitari, nonche' la realizzazione di processi qualificati  di
formazione degli operatori e aggiornamento dei progetti; 
  b) l'interazione e l'integrazione fra offerta  pubblica  e  privata
nella gestione dei servizi; 
  c) lo sviluppo del sistema  dei  servizi  educativi  per  la  prima
infanzia nella prospettiva della continuita' verticale con la  scuola
dell'infanzia.».