(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia del 27 marzo 2013, n. 13) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali); Visto l'art. 1, comma 3 della legge regionale n. 9/2007, che prevede l'assegnazione di premi, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile, in favore di proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 11, comma 2 della medesima legge regionale, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo edifici di culto; Visto l'art. 111, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), che modifica l'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 9/2007, prevedendo, in particolare, l'emanazione di un regolamento regionale per stabilire criteri e modalita' nell'assegnazione dei premi; Visto il regolamento predisposto dalla Direzione centrale competente, recante modalita' e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali); Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 2013, n. 251; Decreta 1. E' emanato il «Regolamento recante modalita' e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)» nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO