(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 13 marzo 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 29/2011 1. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo) e' sostituito dal seguente: «7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione, comprensive dell'ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonche' dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al fine dell'iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio regionale mediante variazione dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio. L'eventuale avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione e' destinato al fondo di riserva per spese obbligatorie ed una quota e' riservata a finanziare interventi urgenti a favore della marineria pescarese.»