(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Abruzzo n. 10 del 13 marzo 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 29/2011 
 
  1. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2011,  n.
29 (Razionalizzazione e  rideterminazione  dei  Servizi  di  Sviluppo
Agricolo) e' sostituito dal seguente: 
    «7. Le risultanze delle operazioni di  liquidazione,  comprensive
dell'ammontare dei residui  attivi  e  del  saldo  di  cassa  finale,
nonche' dei residui passivi risultanti dal  conto  consuntivo  e  dal
piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al  fine
dell'iscrizione dei  relativi  stanziamenti  nel  bilancio  regionale
mediante variazione dello stesso, ai sensi dell'art. 25  della  legge
regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento  contabile  della  Regione
Abruzzo), nel rispetto del principio  del  pareggio  finanziario  del
bilancio. L'eventuale avanzo di amministrazione risultante dal  conto
consuntivo e dal piano di  liquidazione  e'  destinato  al  fondo  di
riserva per spese obbligatorie ed una quota e' riservata a finanziare
interventi urgenti a favore della marineria pescarese.»