(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 12 marzo 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci». 1. Il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e' cosi' sostituito: «5. L'esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale da parte di maestri di sci iscritti all'albo professionale di altre regioni o della provincia di Trento e' subordinato alla comunicazione preventiva al collegio provinciale dei maestri di sci, indicando le localita' sciistiche e se la professione viene esercitata in rispetto dell'art. 19 o se presso una scuola di sci.». 2. Il comma 6 dell'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e' abrogato. 3. Il comma 7 dell'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e' cosi' sostituito: «7. L'esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale da parte di chi ha conseguito la qualifica professionale di maestro di sci in altri Stati e' consentito previa comunicazione preventiva all'ufficio provinciale competente ed in conformita' alla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalita' per la valutazione del carattere temporaneo dell'esercizio della professione di maestro di sci.».