(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 12 marzo 2013) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, «Ordinamento
  della professione di maestro di sci e delle scuole di sci». 
  1. Il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001,
n. 5, e' cosi' sostituito: 
  «5.  L'esercizio  temporaneo  della  professione   sul   territorio
provinciale  da  parte  di   maestri   di   sci   iscritti   all'albo
professionale di  altre  regioni  o  della  provincia  di  Trento  e'
subordinato alla comunicazione preventiva al collegio provinciale dei
maestri di sci, indicando le localita' sciistiche e se la professione
viene esercitata in rispetto dell'art. 19 o se presso una  scuola  di
sci.». 
  2. Il comma 6 dell'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001,
n. 5, e' abrogato. 
  3. Il comma 7 dell'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001,
n. 5, e' cosi' sostituito: 
  «7.  L'esercizio  temporaneo  della  professione   sul   territorio
provinciale da parte di chi ha conseguito la qualifica  professionale
di maestro di sci in altri Stati e' consentito  previa  comunicazione
preventiva all'ufficio provinciale competente ed in conformita'  alla
normativa di recepimento della direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  7   settembre   2005   relativa   al
riconoscimento delle qualifiche professionali. La Giunta  provinciale
stabilisce i criteri e le modalita' per la valutazione del  carattere
temporaneo dell'esercizio della professione di maestro di sci.».