(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 14 del 10 aprile 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 35 
                  della legge regionale n. 30/2009 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 35 della  legge  regionale  22  giugno
2009,  n.  30  (Nuova  disciplina  dell'Agenzia  regionale   per   la
protezione  ambientale  della  Toscana  «ARPAT»),  e'   aggiunto   il
seguente: 
  «1-bis. Nell'organizzazione dei compiti  di  cui  al  comma  1,  il
direttore generale, con atto  di  natura  ricognitiva,  individua  il
personale che, nell'ambito delle attivita' di ispezione  e  vigilanza
di cui all'art. 7, dalle quali consegue  l'accertamento  di  illeciti
ambientali, svolge funzioni di ufficiali di  polizia  giudiziaria  ai
sensi della normativa statale vigente.».