(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 10 aprile 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 30/2009 1. Dopo il comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»), e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nell'organizzazione dei compiti di cui al comma 1, il direttore generale, con atto di natura ricognitiva, individua il personale che, nell'ambito delle attivita' di ispezione e vigilanza di cui all'art. 7, dalle quali consegue l'accertamento di illeciti ambientali, svolge funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi della normativa statale vigente.».