(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 24 aprile 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 22  aprile  2004,  n.  13  (Interventi  in
materia di professioni); 
  Visto, in particolare,  l'art.  10,  comma  1,  in  base  al  quale
l'Amministrazione regionale promuove interventi diretti a  consentire
alle professioniste ed ai professionisti di  conciliare  le  esigenze
della professione con quelle della maternita' e della paternita'; 
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge regionale  13/2004  il  quale
prevede che con apposito regolamento siano da disciplinare tutti  gli
interventi  previsti  dalla  citata  legge  regionale,   sentita   la
competente Commissione consiliare; 
  Visto il "Regolamento concernente misure, criteri e  modalita'  per
la  concessione  di  contributi  a  favore  di  professioniste  e  di
professionisti al fine di conciliare le  esigenze  della  professione
con quelle della maternita' e della  paternita'  per  gli  interventi
previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004,
n. 13 Interventi in materia di  professioni)",  emanato  con  proprio
decreto 11 dicembre 2009, n. 0347/Pres.; 
  Ritenuto, anche sulla base delle esperienza maturata nella gestione
degli interventi in questione, di introdurre  alcune  modifiche  agli
stessi,  per  renderli  piu'  efficaci   e   maggiormente   fruibili,
provvedendo a una riscrittura del Regolamento in questione; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  14  marzo  2013,  n.
377,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare   il
"Regolamento recante misure, criteri e modalita' per la promozione di
interventi  diretti   a   consentire   alle   professioniste   e   ai
professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle
della maternita' e della paternita' ai sensi dell'art. 10,  comma  1,
della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di
professioni)", di seguito denominato Regolamento; 
  Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale la  quale
nella seduta del 21 marzo 2013 ha esaminato ai sensi l'art. 12, comma
1, della legge  regionale  13/2004  il  Regolamento,  esprimendo  sul
medesimo parere favorevole; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  4  aprile  2013,  n.
621, con la quale e' stato approvato il "Regolamento recante  misure,
criteri e  modalita'  per  la  promozione  di  interventi  diretti  a
consentire alle professioniste e ai professionisti di  conciliare  le
esigenze della  professione  con  quelle  della  maternita'  e  della
paternita' ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge  regionale  22
aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)"; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e
del sistema elettorale,  ai  sensi  dell'art.  12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato, il "Regolamento recante misure, criteri e  modalita'
per  la  promozione  di  interventi   diretti   a   consentire   alle
professioniste e ai professionisti di conciliare  le  esigenze  della
professione con quelle della maternita' e della paternita'  ai  sensi
dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile  2004,  n.  13
(Interventi in  materia  di  professioni)",  nel  testo  allegato  al
presente  provvedimento,  di  cui  costituisce  parte  integrante   e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO