(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2013) IL PRESIDENTE Visto l'art. 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), ai sensi del quale l'amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere FVG, e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti nonche' delle spese di costituzione e primo impianto; Visto l'art. 20, comma 4, della legge regionale 5/2012 ai sensi del quale con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alle attivita' produttive e dell'assessore competente alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge medesima, sono stabiliti i criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui al precedente comma 3, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato; Visto l'art. 20, comma 4-bis, della legge regionale 5/2012 ai sensi del quale, in sede di prima applicazione, il regolamento di cui trattasi e' emanato nelle more della costituzione del Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'art. 6, comma 1; Visto il regolamento di attuazione della legge regionale 5/2012 recante "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile", emanato con proprio decreto 26 novembre 2012, n. 0242/Pres.; Atteso che il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge 5/2012 non e' ancora stato costituito; Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006; Dato atto che risulta opportuno modificare il regolamento di attuazione della legge regionale 5/2012, emanato con proprio decreto n. 0242/Pres./2012 onde adeguarlo alle mutate esigenze di identificazione delle imprese giovanili beneficiarie dei contributi di cui trattasi e alle riscontrate necessita' di gestione del procedimento contributivo nello stesso disciplinato; Visto il comma 3 della legge regionale 7/2000, come introdotto dall'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), ai sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 dell'articolo medesimo puo' essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni; Constatato che la procedura necessaria per l'istruttoria delle domande e la predisposizione e approvazione della graduatoria relativa ai contributi di cui trattasi si presenta di particolare complessita', anche in considerazione della circostanza che la valutazione di ogni singolo progetto avviene, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del proprio decreto n. 0242/Pres./2012, sentito il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), integrato, ai sensi dell'art. 20 comma 4 ter della legge regionale 5/2012, da due componenti esperti in materia di imprenditoria giovanile; Ravvisata inoltre la necessita' di chiarire espressamente che va assicurata la tracciabilita' e la trasparenza nelle modalita' di pagamento dei titoli di spesa presentati a rendicontazione, prevedendo espressamente all'art. 18 del citato regolamento l'inammissibilita' del pagamento effettuato a mezzo di compensazione o a mezzo di controprestazioni svolte in luogo del pagamento; Visto il testo del «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 26 novembre 2012, n. 0242/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4 della legge regionale 22 marzo 2012, n 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile»; Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate disposizioni normative; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 713 del 11 aprile 2013; Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 26 novembre 2012, n. 0242/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4 della legge regionale 22 marzo 2012, n 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO