(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2013) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5
(Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo  di  garanzia  per  le
loro opportunita'), ai sensi del quale  l'amministrazione  regionale,
anche tramite delega ad Unioncamere FVG, e' autorizzata  a  concedere
contributi in conto capitale a sostegno di progetti di  imprenditoria
giovanile, a parziale copertura dei costi per  la  realizzazione  dei
pertinenti investimenti nonche' delle spese di costituzione  e  primo
impianto; 
  Visto l'art. 20, comma 4, della legge regionale 5/2012 ai sensi del
quale con regolamento,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione, su  proposta  dell'Assessore  alle  attivita'  produttive  e
dell'assessore  competente  alle  risorse  rurali,  agroalimentari  e
forestali,  sentito   il   Tavolo   di   coordinamento   politico   e
istituzionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge medesima,  sono
stabiliti i criteri e le modalita' di concessione dei  contributi  di
cui al precedente comma 3, nel rispetto della  normativa  comunitaria
concernente gli aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 20, comma 4-bis, della legge regionale 5/2012 ai sensi
del quale, in sede di  prima  applicazione,  il  regolamento  di  cui
trattasi e' emanato nelle  more  della  costituzione  del  Tavolo  di
coordinamento politico e istituzionale di cui all'art. 6, comma 1; 
  Visto il regolamento di attuazione  della  legge  regionale  5/2012
recante  "Regolamento  concernente  criteri  e   modalita'   per   la
concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e  4,  della
legge regionale 22 marzo  2012,  n.  5  a  sostegno  di  progetti  di
imprenditoria giovanile", emanato con  proprio  decreto  26  novembre
2012, n. 0242/Pres.; 
  Atteso che il Tavolo di coordinamento politico e  istituzionale  di
cui all'art. 6, comma 1, della  legge  5/2012  non  e'  ancora  stato
costituito; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato  in
G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006; 
  Dato atto  che  risulta  opportuno  modificare  il  regolamento  di
attuazione della legge regionale 5/2012, emanato con proprio  decreto
n.  0242/Pres./2012  onde   adeguarlo   alle   mutate   esigenze   di
identificazione delle imprese giovanili beneficiarie  dei  contributi
di cui  trattasi  e  alle  riscontrate  necessita'  di  gestione  del
procedimento contributivo nello stesso disciplinato; 
  Visto il comma 3 della  legge  regionale  7/2000,  come  introdotto
dall'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26  (Legge  di
manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), ai sensi del quale nei
casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei  tempi  sotto  il
profilo  dell'organizzazione  amministrativa,  della   natura   degli
interessi pubblici tutelati  e  della  particolare  complessita'  del
procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta  giorni
per la conclusione dei procedimenti, il termine di  cui  al  comma  2
dell'articolo medesimo puo' essere ampliato  fino  a  un  massimo  di
centottanta giorni; 
  Constatato che la  procedura  necessaria  per  l'istruttoria  delle
domande  e  la  predisposizione  e  approvazione  della   graduatoria
relativa ai contributi di cui trattasi  si  presenta  di  particolare
complessita',  anche  in  considerazione  della  circostanza  che  la
valutazione di ogni singolo progetto avviene, ai sensi dell'art.  12,
comma 5, del proprio decreto n. 0242/Pres./2012, sentito il  Comitato
tecnico consultivo per le politiche economiche  di  cui  all'art.  15
della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in
materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo  tecnologico),
integrato, ai sensi dell'art. 20 comma 4 ter  della  legge  regionale
5/2012,  da  due  componenti  esperti  in  materia  di  imprenditoria
giovanile; 
  Ravvisata inoltre la necessita' di chiarire  espressamente  che  va
assicurata la tracciabilita' e  la  trasparenza  nelle  modalita'  di
pagamento  dei  titoli  di  spesa   presentati   a   rendicontazione,
prevedendo  espressamente  all'art.   18   del   citato   regolamento
l'inammissibilita' del pagamento effettuato a mezzo di  compensazione
o a mezzo di controprestazioni svolte in luogo del pagamento; 
  Visto il testo del «Regolamento recante modifiche e integrazioni al
decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  26  novembre  2012,  n.
0242/Pres.  (Regolamento  concernente  criteri  e  modalita'  per  la
concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3  e  4  della
legge regionale 22  marzo  2012,  n  5  a  sostegno  di  progetti  di
imprenditoria giovanile»; 
  Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate
disposizioni normative; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14  delle  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 713 del 11  aprile
2013; 
  Dato  atto  che  il   presente   provvedimento   costituisce   fase
integrativa di efficacia  della  citata  deliberazione  della  Giunta
regionale; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche e  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  26  novembre  2012,  n.
0242/Pres.  (Regolamento  concernente  criteri  e  modalita'  per  la
concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3  e  4  della
legge regionale 22  marzo  2012,  n  5  a  sostegno  di  progetti  di
imprenditoria giovanile)», nel testo allegato che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO