(Pubblicato nel Bollettino  ufficiale  della  regione  Friuli-Venezia
                  Giulia n. 19 dell'8 maggio 2013) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14  (Norme
per il sostegno  all'acquisto  dei  carburanti  per  autotrazione  ai
privati cittadini  residenti  in  Regione  e  di  promozione  per  la
mobilita' individuale ecologica e il  suo  sviluppo),  che  autorizza
l'Amministrazione regionale a sostenere l'acquisto, effettuato  entro
il 31 dicembre 2012, di autoveicoli nuovi o usati,  da  destinare  ad
uso individuale, dotati: 
    a) esclusivamente, di uno o piu' motori a emissioni zero; 
    b) di uno o piu' motori a emissioni  zero  in  abbinamento  o  in
coordinamento con quello a propulsione a benzina  o  a  gasolio,  con
emissioni complessive dichiarate inferiori a 120 g/km di CO 2; 
  Atteso che, ai sensi del  citato  art.  15,  comma  4  della  legge
regionale 14/2010, le modalita' di concessione e  di  erogazione  dei
contributi sono stabilite con regolamento; 
  Visto il proprio decreto 22 giugno 2011, n. 0142/Pres.  recante  il
"Regolamento per la concessione dei contributi in conto  capitale  di
cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2010,  n.  14  (Norme
per il sostegno  all'acquisto  dei  carburanti  per  autotrazione  ai
privati cittadini  residenti  in  Regione  e  di  promozione  per  la
mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo), per l'acquisto di
veicoli ecologici"; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 1 del Regolamento emanato  con
proprio decreto 22 giugno 2011, n. 0142/Pres., il quale  prevede  che
le risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del  bilancio
regionale per la concessione dei contributi per l'acquisto di veicoli
ecologici siano assegnate alle Camere di Commercio, con deliberazione
della Giunta regionale, in proporzione al numero di autoveicoli  che,
secondo i dati forniti dagli uffici provinciali della  Motorizzazione
civile, risultano immatricolati  sul  territorio  di  riferimento  di
ciascun Ente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente; 
  Vista la deliberazione n. 273 del 24 febbraio 2012, con la quale la
Giunta regionale, in applicazione del criterio stabilito dall'art. 3,
comma 1 del Regolamento emanato con proprio decreto 22  giugno  2011,
n. 0142/Pres., ha assegnato  alle  Camere  di  Commercio  le  risorse
disponibili in proporzione al numero  di  autoveicoli  immatricolati,
nell'anno 2011, nelle singole province della Regione  Friuli  Venezia
Giulia, come risultanti dai dati ufficiali dell'ACI,  nelle  seguenti
misure: 
    

      Cap. 1396         Stanziamento € 750.000,00 per l'anno 2012

C.C.I.A.A. Udine                      € 344.765,48

C.C.I.A.A. Pordenone                  € 203.109,50

C.C.I.A.A. Trieste                    € 121.025,61

C.C.I.A.A. Gorizia                    €  81.099,41

totale                                € 750.000,00

    
  Atteso che ai sensi dell'art. 3, comma 2  del  Regolamento  emanato
con proprio  decreto  22  giugno  2011,  n.  0142/Pres.,  le  risorse
assegnate alle Camere di Commercio sono erogate in quote  bimestrali,
con decreto  del  Direttore  del  Servizio  energia  della  Direzione
centrale ambiente energia e politiche per la montagna; 
  Atteso che, in applicazione del citato  Regolamento  regionale,  le
assegnazioni  di  cui  alla  tabella  sopra  riportata   sono   state
ripartite, per l'anno 2012, nelle seguenti sei quote bimestrali: 
    

                      A. Totale risorse    B. Quota bimestrale
                          assegnate            (1/6 di A)

C.C.I.A.A. Udine        € 344.765,48          € 57.460,41

C.C.I.A.A. Pordenone    € 203.109,50          € 33.851,58

C.C.I.A.A. Trieste      € 121.025,61          € 20.170,93

C.C.I.A.A. Gorizia      €  81.099,41          € 13.516,56

    
  Considerato che, con riferimento all'ultima  quota  bimestrale  per
l'anno 2012: 
    -  la  C.C.I.A.A.  di  Pordenone  ha  comunicato  di  non   avere
necessita' di ricevere ulteriori risorse, in quanto le  richieste  di
contributo pervenute nel periodo novembre/dicembre  2012  sono  state
soddisfatte mediante l'utilizzo delle somme trasferite  nei  bimestri
precedenti; la medesima C.C.I.A.A. ha altresi' comunicato di disporre
di un residuo di Euro 16.457,90, che sara'  restituito  alla  Regione
entro il 31 marzo 2012 ai sensi dell'art. 3, comma 5 del  Regolamento
emanato proprio decreto n. 0142/Pres./2011; 
    - la C.C.I.A.A. di  Udine,  cui  era  stata  assegnata  la  quota
bimestrale di Euro 57.460,41, ha comunicato di  avere  necessita'  di
ricevere la minor somma di  Euro  34.695,45,  sufficiente  a  coprire
tutte   le   richieste   di   contributo   pervenute   nel    periodo
novembre/dicembre  2012:  conseguentemente  e'  stata  impegnata   ed
erogata la somma di Euro 34.695,45; 
    - la C.C.I.A.A. di Trieste, cui e' stata assegnata, impegnata  ed
erogata la quota bimestrale di Euro 20.170,93, ha comunicato di avere
necessita' di ricevere l'ulteriore somma di Euro 6.974,42 per coprire
tutte   le   richieste   di   contributo   pervenute   nel    periodo
novembre/dicembre 2012; 
    - la C.C.I.A.A. di Gorizia, cui e' stata assegnata, impegnata  ed
erogata la quota bimestrale di Euro 13.516,56, ha comunicato di avere
necessita' di ricevere l'ulteriore somma di Euro 6.900,64 per coprire
tutte   le   richieste   di   contributo   pervenute   nel    periodo
novembre/dicembre 2012; 
  Preso atto che, alla  luce  di  quanto  sopra,  permangono  risorse
ancora disponibili e non impegnate in conto competenza  derivata  sul
relativo capitolo 1396; 
  Atteso che, al fine di  ripartire  le  risorse  ancora  disponibili
secondo le effettive necessita' di ciascuno dei citati Enti, in  modo
da soddisfare tutte le domande ammissibili a  contributo,  e'  emersa
l'esigenza di introdurre un  ulteriore  criterio  di  redistribuzione
delle risorse tra le Camere di Commercio; 
  Ritenuto,   pertanto,   opportuno   modificare    il    Regolamento
sopraccitato, sulla base delle esigenze emerse in  sede  di  gestione
della linea contributiva; 
  Visto il testo recante il «Regolamento di modifica del decreto  del
Presidente  della  Regione  22  giugno  2011,  n.  142   recante   il
"Regolamento per la concessione dei contributi  di  cui  all'art.  15
della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme  per  il  sostegno
all'acquisto dei carburanti per  autotrazione  ai  privati  cittadini
residenti in Regione e di promozione  per  la  mobilita'  individuale
ecologica e il suo sviluppo)", per l'acquisto di veicoli ecologici»; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 587 del  4  aprile
2013; 
  Dato  atto  che  il   presente   provvedimento   costituisce   fase
integrativa di efficacia  della  citata  deliberazione  della  Giunta
regionale; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  di  modifica  del  decreto   del
Presidente  della  Regione  22  giugno  2011,  n.  142   recante   il
"Regolamento per la concessione dei contributi  di  cui  all'art.  15
della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme  per  il  sostegno
all'acquisto dei carburanti per  autotrazione  ai  privati  cittadini
residenti in Regione e di promozione  per  la  mobilita'  individuale
ecologica e il suo sviluppo)", per l'acquisto di  veicoli  ecologici»
nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO