(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 19 marzo 2013) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Provincia autonoma di Trento, nel  rispetto  della  normativa
statale e dell'Unione europea, promuove azioni per la  prevenzione  e
il contrasto del mobbing, volte a favorire il benessere organizzativo
e a preservare l'integrita' psico-fisica e relazionale della  persona
sul luogo di lavoro. 
  2. In particolare la Provincia, con le misure  previste  da  questa
legge, contrasta l'insorgenza e la diffusione di ogni forma reiterata
e vessatoria di violenza morale o psichica nell'ambito  del  contesto
lavorativo attuata dal datore di lavoro  o  da  altro  personale  nei
confronti di un lavoratore, idonea a  comprometterne  la  salute,  la
professionalita' o la dignita'. 
  3. Per i fini del comma 1 la Provincia attua, in collaborazione con
le  parti  sociali,  con  il  coordinamento  provinciale  antimobbing
previsto dall'art. 2 e con le strutture sanitarie e  socio-sanitarie,
azioni di prevenzione, formazione, sostegno, informazione,  studio  e
assistenza. 
  4. Per le informazioni e  i  documenti  formati  in  attuazione  di
questa  legge  e'  garantita  l'osservanza  della  riservatezza,  nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.