(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
         Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 23 aprile 2013) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Integrazione dell'art. 32 della legge provinciale 30  novembre  1992,
  n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa). 
 
  1.  Dopo  il  comma  1  dell'art.  32   della   legge   provinciale
sull'attivita' amministrativa e' inserito il seguente: 
    «1-bis. I consiglieri provinciali hanno diritto  di  accedere  ai
documenti amministrativi della Provincia, delle  sue  agenzie  e  dei
suoi enti strumentali, comprese le fondazioni, le associazioni  e  le
societa'  partecipate,  e   in   particolare   di   quelli   indicati
nell'allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n.  3  (Norme
in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Questo diritto si
esercita con le  modalita'  stabilite  dal  regolamento  interno  del
Consiglio provinciale.». 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Trento, 22 aprile 2013 
 
               IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f. 
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