(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 23 aprile 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazione dell'art. 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa). 1. Dopo il comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale sull'attivita' amministrativa e' inserito il seguente: «1-bis. I consiglieri provinciali hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali, comprese le fondazioni, le associazioni e le societa' partecipate, e in particolare di quelli indicati nell'allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Questo diritto si esercita con le modalita' stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale.». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 22 aprile 2013 IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f. PACHER