(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
        della Regione Valle D'Aosta n. 18 del 30 aprile 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
(Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 27 agosto  1994,
                               n. 64) 
 
  1. L'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme
per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina
dell'attivita' venatoria), e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 16 (Revisore legale). - 1. Il  controllo  sulla  gestione
amministrativa e contabile del Comitato  regionale  per  la  gestione
venatoria  spetta  a  un  revisore  legale,  nominato  dalla   Giunta
regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori  contabili,  che
dura in carica tre anni.».