(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 18 del 30 aprile 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64) 1. L'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria), e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Revisore legale). - 1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile del Comitato regionale per la gestione venatoria spetta a un revisore legale, nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che dura in carica tre anni.».