(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                  d'Aosta n. 18 del 30 aprile 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
       Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9  
 
  1. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9
(Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di  sci),  le
parole:  "in  triplice  copia"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"progettuale, in copia cartacea e su supporto informatico, secondo la
modulistica predefinita dal servizio medesimo". 
  2. Al comma 1 dell'art. 5 della 1.r. 9/1992, e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo:  "Le  mappe  georeferenziate  delle  piste  sono
inoltre  pubblicate  sul  geoportale  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste.".