(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 18 del 30 aprile 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 1. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), le parole: "in triplice copia" sono sostituite dalle seguenti: "progettuale, in copia cartacea e su supporto informatico, secondo la modulistica predefinita dal servizio medesimo". 2. Al comma 1 dell'art. 5 della 1.r. 9/1992, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le mappe georeferenziate delle piste sono inoltre pubblicate sul geoportale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.".