(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 19 del 2 maggio 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche all'articolo 5 
                    della legge regionale 49/2003 
 
  1. Dopo il  comma  3  dell'articolo  5  della  legge  regionale  22
settembre 2003, n. 49 (Norme in  materia  di  tasse  automobilistiche
regionali), e' inserito il seguente: 
  "3-bis. In deroga alla disposizione di cui al  comma  3,  nel  solo
caso di demolizione o di trasferimento di proprieta' di veicolo usato
gia'  in  esenzione  per  acquisto  di  veicolo  nuovo  anch'esso  da
utilizzare per la guida od il trasporto dei soggetti di cui al  comma
1, qualora vi  sia  sovrapposizione  temporale  nella  proprieta'  di
entrambi  i  veicoli,   l'esenzione   dal   pagamento   della   tassa
automobilistica e' riconosciuta sul veicolo nuovo  gia'  a  decorrere
dalla prima periodicita' tributaria, a condizione che la  demolizione
o il trasferimento di proprieta' del veicolo usato  siano  effettuati
entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del  veicolo
nuovo.". 
  2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 e' sostituito  dal
seguente: 
  "4. Il beneficiario dell'esenzione puo' chiedere  il  trasferimento
della stessa su altro veicolo di  sua  proprieta',  con  l'osservanza
degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 3.".