(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
         Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 21 maggio 2013) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La famiglia costituisce il fondamento della nostra  societa'  ed
e' l'ambiente educativo, formativo e relazionale  piu'  significativo
per i figli. Attraverso la sua funzione  di  sostegno  per  le  nuove
generazioni assume un fondamentale ruolo sociale. 
  2. Scopo della presente legge  e'  sostenere,  nell'ambito  di  una
politica familiare organica, le famiglie della provincia  di  Bolzano
in ogni fase di vita, creando i presupposti  affinche'  esse  possano
operare scelte individuali e realizzare un proprio modello di vita. 
  3.  La  provincia  autonoma  di  Bolzano,  di  seguito   denominata
provincia,  sostiene  i  nuclei  familiari  e  le  diverse  forme  di
convivenza, nei  quali  componenti  della  stessa  generazione  o  di
generazioni diverse hanno uno stretto legame fra  loro,  si  prendono
cura vicendevole e assumono responsabilita' reciproche. 
  4. Le misure previste dalla presente legge sono dirette  all'intero
nucleo familiare o al sostegno di singoli componenti della famiglia e
tengono conto delle varie forme e fasi di vita familiare. La presente
legge riserva  particolare  attenzione  alle  famiglie  con  figli  a
carico. 
  5. La provincia con la presente  legge  persegue,  nell'ambito  dei
propri poteri e delle proprie competenze, le seguenti  finalita',  in
ottemperanza alle disposizioni statali ed europee: 
  a) valorizzare la famiglia in quanto nucleo sociale; 
  b) sostenere la formazione della famiglia; 
  c) rafforzare il senso di auto responsabilita' e lo sviluppo  delle
risorse individuali delle famiglie e dei relativi componenti  secondo
i principi di sussidiarieta' e di liberta' di scelta; 
  d) tutelare e promuovere i diritti dei componenti  della  famiglia,
in particolare dei figli e delle figlie a carico e delle persone  con
disabilita'; 
  e) promuovere le pari opportunita' per  tutti  i  componenti  della
famiglia; 
  f) migliorare il benessere e la qualita' di vita delle  famiglie  e
promuovere le  relazioni  interpersonali  all'interno  e  all'esterno
della famiglia; 
  g) rafforzare il comune senso di responsabilita' del padre e  della
madre nell'educazione dei figli; 
  h) sostenere l'assistenza e la cura dei familiari di ogni classe di
eta' all'interno e all'esterno della famiglia stessa; 
  i) migliorare la conciliabilita' fra famiglia e lavoro; 
  j)  sostenere  la  famiglia  alleviandone  gli   oneri   attraverso
prestazioni in natura e in denaro; 
  k) migliorare la collaborazione e il  lavoro  in  rete  nell'ambito
delle misure di promozione della famiglia e migliorare l'offerta  nei
diversi settori sociali.