(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
         Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 28 maggio 2013) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 6  maggio  2013
n. 675; 
 
                               Emana: 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
  1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Giunta  provinciale  6  novembre  1998,  n.  33,  e  successive
modifiche, e' abrogata. 
  2. La lettera i) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Giunta  provinciale  6  novembre  1998,  n.  33,  e  successive
modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «i) installazione, modifica o sostituzione  di  serbatoi  d'acqua
interrati con una capacita' massima di 20 m³,  nonche'  installazione
di serbatoi di gas con una capacita' massima di  13  m³,  incluse  le
opere correlate;» 
  3. La lettera k) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Giunta  provinciale  6  novembre  1998,  n.  33,  e  successive
modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «k) installazione,  modifica  o  sostituzione  di  pensiline  per
fermate  d'autobus;  collocazione  di  mezzi  pubblicitari,  cartelli
informativi o segnaletici seconde le direttive approvate dalla Giunta
provinciale;» 
  4. La lettera r) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Giunta  provinciale  6  novembre  1998,  n.  33,  e  successive
modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «r)  installazione,   modifica   o   sostituzione   di   impianti
tecnologici all'interno  di  edifici  esistenti  e  realizzazione  di
piccoli sistemi  di  trattamento  delle  acque  reflue  per  scarichi
domestici fino a 50 abitanti equivalenti;» 
  5. La lettera v) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Giunta  provinciale  6  novembre  1998,  n.  33,  e  successive
modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «v) costruzione di legnaie ai sensi dell'articolo 46 del  decreto
del Presidente della Giunta  provinciale  23  febbraio  1998,  n.  5;
costruzione di depositi per la legna, anche  con  tettoie,  nei  casi
determinati dalla Giunta provinciale e previo  parere  dell'autorita'
forestale;»