(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo  n.  21  -
                   ordinario - del 5 giugno 2013) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato; 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica all'art. 7 della L.R. n. 15  del  23  ottobre  2003  recante
  "Interventi a sostegno  delle  aziende  zootecniche  della  Regione
  Abruzzo  a  seguito   di   emergenze   zootecniche,   sanitarie   e
  veterinarie" 
 
  1. Il comma 2 bis dell'art. 7 della L.R.15/2003 e'  sostituito  dal
seguente: 
  "2  bis.  Nel  limite  delle  risorse  disponibili,  iscritte   nei
pertinenti  capitoli  di   spesa,   la   Giunta   regionale   procede
all'erogazione delle risorse dando priorita' agli interventi  di  cui
al  punto  D,  per  le  Aziende  di  Allevamento,  e  per  le  specie
zootecniche tradizionalmente attivate in  regione,  bovini,  ovini  e
caprini, nel limite del 50% del contributo ammissibile.".