(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 - ordinario - del 5 giugno 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'art. 7 della L.R. n. 15 del 23 ottobre 2003 recante "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie" 1. Il comma 2 bis dell'art. 7 della L.R.15/2003 e' sostituito dal seguente: "2 bis. Nel limite delle risorse disponibili, iscritte nei pertinenti capitoli di spesa, la Giunta regionale procede all'erogazione delle risorse dando priorita' agli interventi di cui al punto D, per le Aziende di Allevamento, e per le specie zootecniche tradizionalmente attivate in regione, bovini, ovini e caprini, nel limite del 50% del contributo ammissibile.".