(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 del 12 giugno 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'art. 17 della l.r. n. 2/2013 1. Al comma 7, dell'art. 17, della l.r. 10/1/2013 n. 2, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)", sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "La medesima Direzione regionale e', altresi', autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00, per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi dipendenti, imbarcati sulle Unita' da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, che risultino iscritti nel ruolino d'equipaggio delle stesse Unita' alla data del 30/4/2013 ed a quella di entrata in vigore della presente legge. Nei limiti delle risorse a tal fine destinate, ai lavoratori come sopra individuati e' corrisposto un contributo una tantum di importo paritario".