(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Abruzzo n. 22 del 12 giugno 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
              Modifica all'art. 17 della l.r. n. 2/2013 
 
  1. Al comma 7, dell'art. 17, della l.r.  10/1/2013  n.  2,  recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2013
e pluriennale 2013-2015  della  Regione  Abruzzo  (Legge  finanziaria
regionale 2013)", sono aggiunte,  infine,  le  seguenti  parole:  "La
medesima Direzione regionale e', altresi', autorizzata ad  utilizzare
lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00, per
sopperire  al  disagio  socio  economico  dei  lavoratori   marittimi
dipendenti, imbarcati sulle Unita' da pesca di lunghezza fuori  tutta
superiore a 12 metri di stanza nel porto di  Pescara  al  31/12/2012,
che risultino iscritti nel ruolino d'equipaggio delle  stesse  Unita'
alla data del 30/4/2013 ed  a  quella  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Nei limiti delle risorse a  tal  fine  destinate,  ai
lavoratori come sopra individuati e' corrisposto  un  contributo  una
tantum di importo paritario".