(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
          Regione Liguria n. 7 Parte I del 15 maggio 2013) 
 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato. 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifiche all'articolo 6 della legge  regionale  9  maggio  2003,  n.
  13 (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
  pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)) 
  1. L'ultimo periodo del comma  1-quinquies  dell'articolo  6  della
l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito
dal  seguente:  «In  relazione  alle  gare  per  i  lavori   relativi
all'edilizia residenziale pubblica di  cui  alla  legge  17  febbraio
1992, n. 179 (Norme per  l'edilizia  residenziale  pubblica)  e  alle
altre  tipologie  edilizie  di  specifica  competenza  delle  Aziende
Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE), la SUA e' articolata su
base provinciale e  si  avvale  delle  relative  strutture  esistenti
presso le ARTE, tramite apposita convenzione tra  la  Regione,  quale
SUA, e le medesime Aziende.». 
  2. Al  comma  1-undecies  dell'articolo  6  della  l.r.  13/2003  e
successive modificazioni ed integrazioni, le parole:  «il  Segretario
generale della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti:  «la
Giunta regionale, sentita la Commissione  consiliare  competente,»  e
dopo le  parole:  «Prefetture  liguri»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«,nonche' l'attribuzione delle competenze della SUA e delle  centrali
di committenza, rispetto a quelle degli enti che si  avvalgono  delle
medesime.». 
  3. Dopo il comma  1-undecies  dell'art.  6  della  l.r.  13/2003  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
    «1-duodecies. Alle procedure di gara di cui al presente  articolo
si applicano le disposizioni di cui alla  l.r.  5/2008  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  e   al   relativo   regolamento   di
attuazione, in quanto compatibili.».