(Pubblicata nel numero straordinario n.  1  al  Bollettino  ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 15 maggio 2013). 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Misure per fronteggiare la crisi del  settore  edilizio  mediante  la
  promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente. 
 
  1. Per fronteggiare la crisi  economica  del  settore  edilizio  la
Provincia  istituisce  un  fondo  destinato   alla   concessione   di
contributi in  conto  capitale  per  gli  interventi  individuati  da
quest'articolo, su edifici esistenti, nella misura massima del 50 per
cento della spesa ammessa. Per gli interventi  su  edifici  collocati
all'interno degli insediamenti  storici  il  contributo  puo'  essere
concesso nella misura massima del 60 per cento della  spesa  ammessa.
La spesa massima ammessa a contribuzione non puo' superare  l'importo
di 100.000 euro per gli interventi sulle singole unita'  abitative  e
di 300.000 euro per gli interventi sulle parti comuni  degli  edifici
composti da piu' unita' abitative. 
  2. Il fondo e' destinato a  finanziare  le  seguenti  categorie  di
interventi: 
    a)   interventi   realizzati   su   singole   unita'    abitative
autonomamente iscritte al catasto e destinate, alla data del 1° marzo
2013,  ad  abitazione  principale  del  richiedente,  ai  fini  della
disciplina  dell'imposta  municipale  propria  (IMUP)  o  su   unita'
immobiliari anche non autonomamente iscritte al catasto e destinate a
diventare  abitazione  principale  del  richiedente  entro  la   data
individuata dalla deliberazione prevista dal comma 11.  Sono  inoltre
ammessi  a  contribuzione  gli  interventi  su   unita'   immobiliari
autonomamente  iscritte  al  catasto  destinate  a  diventare   parte
dell'abitazione principale del richiedente  secondo  quanto  previsto
dalla disciplina IMUP, entro la data individuata dalla  deliberazione
prevista  dal  comma  11.  Fermi  restando  i  requisiti  dell'unita'
abitativa del richiedente e la spesa massima ammessa a  contribuzione
riferita alla singola unita' abitativa stabilita dal comma 1, per gli
edifici composti da meno di quattro unita' abitative  gli  interventi
possono essere anche o solo quelli sulle parti  comuni  previsti  dal
comma 7; 
    b)  interventi  realizzati  sulle  parti  comuni  degli   edifici
composti da quattro o piu' unita' abitative, definiti secondo  quanto
previsto dalla deliberazione di cui al comma 11, se almeno il 50  per
cento delle unita' immobiliari autonomamente iscritte al  catasto  e'
costituito da abitazioni principali ai fini della disciplina  IMUP  e
se le unita' destinate ad abitazioni principali costituiscono  almeno
il 50 per cento della superficie complessiva delle unita' immobiliari
comprese nell'edificio, secondo quanto previsto  dalla  deliberazione
di cui al comma 11; 
    c)  interventi  realizzati  da   enti   pubblici,   ONLUS,   enti
ecclesiastici e fondazioni  per  il  risanamento  o  il  recupero  di
alloggi di loro proprieta' da cedere in locazione secondo  criteri  e
modalita' stabiliti dalla Giunta provinciale. 
  3. li fondo e' ripartito tra le comunita' con  deliberazione  della
Giunta  provinciale,  previo  parere  della  competente   commissione
permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle  autonomie
locali, che si esprime entro dieci giorni,  in  base  a  criteri  che
tengono conto, in particolare, della  popolazione  e  del  patrimonio
edilizio esistente. La deliberazione stabilisce anche i criteri con i
quali la comunita' ripartisce le somme assegnate tra  gli  interventi
previsti dal comma 2, lettere a), b) e c). Per  favorire  il  massimo
utilizzo del fondo la Giunta provinciale puo' disporre l'assegnazione
ad altre comunita' delle somme gia'  assegnate  ai  sensi  di  questo
comma e non utilizzate. 
  4. I contributi sono concessi ed erogati dalle  comunita'  sul  cui
territorio e' collocato l'immobile oggetto dell'intervento. 
  5. Sono ammessi a contribuzione  gli  interventi  per  i  quali  la
segnalazione certificata di inizio attivita' o  la  comunicazione  di
inizio lavori e' stata presentata  dal  1°  marzo  2013  o,  per  gli
interventi previsti dal comma 7, lettera b),  dal  1°  gennaio  2013,
secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  urbanistica.  Non   sono
comunque oggetto di contributo gli interventi su unita' abitative  di
proprieta' di imprese. 
  6. Il contributo e'  concesso  per  interventi  su  singole  unita'
immobiliari esistenti, relativamente a: 
    a) interventi di miglioramento energetico su  edifici  esistenti,
come definiti dalla  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  concernente
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)»,  e  dalle  relative  norme
attuative; 
    b) ulteriori interventi definiti dall'art. 99, comma  1,  lettere
b), c), d), e) e g) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge
urbanistica   provinciale),   compresi   gli   interventi   destinati
all'ampliamento dell'unita' immobiliare. 
  7. Il contributo e' concesso per interventi sulle parti  comuni  di
edifici composti da piu' unita' abitative, relativamente a: 
    a) interventi di  riqualificazione  strutturale,  consistenti  in
opere  di  miglioramento   strutturale   e   opere   di   adeguamento
strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale; 
    b) interventi  di  riqualificazione  strutturale  secondo  quanto
previsto dalla normativa statale per la sostituzione delle  coperture
in amianto su edifici esistenti; 
    c)  interventi  di  riqualificazione   energetica,   su   edifici
esistenti, idonei all'ottenimento della certificazione energetica  in
classe B  o  A;  l'intervento  e'  prioritariamente  finanziabile  se
l'edificio e' adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto
previsto dalla normativa statale; 
    d) interventi per la rimozione delle barriere  architettoniche  o
altri interventi di manutenzione straordinaria; gli  interventi  sono
prioritariamente finanziabili se l'edificio e' adeguato dal punto  di
vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale. 
  8. I contributi previsti da quest'articolo non sono cumulabili  con
altri  contributi  o  agevolazioni  fiscali  previsti   dalle   norme
provinciali o statali,  con  riguardo  alle  sole  spese  oggetto  di
contributo, e con altri  incentivi  eventualmente  individuati  dalla
deliberazione prevista dal comma 11. 
  9. Non sono ammissibili a contributo gli  interventi  previsti  dal
comma 2, lettera a), richiesti  da  soggetti  i  componenti  del  cui
nucleo familiare, individuato alla  data  di  entrata  in  vigore  di
questa legge, erano tenuti a corrispondere per  il  2012  un  importo
IMUP complessivo, calcolato ad aliquote  standard,  superiore  a  una
soglia stabilita  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale.  E'
comunque  esclusa  dal  computo  I'IMUP   dovuta   per   l'abitazione
principale del richiedente e quella  relativa  ai  beni  strumentali,
come definiti dalla deliberazione prevista dal comma 11. 
  10. Se le risorse assegnate alle comunita', anche a  seguito  delle
riassegnazioni di cui al  comma  3  o  delle  ulteriori  assegnazioni
eventualmente disposte dalla  Provincia,  non  sono  sufficienti  per
ammettere a contributo tutte le  domande,  ciascuna  comunita'  stila
delle graduatorie, distinte in  base  alle  categorie  di  intervento
previste  dal  comma  2,  secondo  quanto  stabilito   dalla   Giunta
provinciale, previo parere della  competente  commissione  permanente
del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni,  tenendo
conto dei seguenti criteri: 
    a) relativamente alla categoria prevista dal comma 2, lettera a),
le richieste sono ordinate  in  ordine  crescente  rispetto  all'IMUP
complessivamente dovuta dal nucleo familiare con riferimento al 2012,
calcolata ad aliquote standard, escludendo comunque l'IMUP dovuta per
l'abitazione principale del richiedente e  quella  relativa  ai  beni
strumentali, come definiti dalla deliberazione di cui al comma 11.  A
parita' di IMUP complessivamente dovuta  dal  nucleo  familiare  sono
finanziate prioritariamente le domande che  includono  interventi  di
miglioramento energetico previsti  dalla  lettera  a)  del  comma  6,
secondo i criteri definiti dalla deliberazione di cui al comma 11; 
    b) relativamente alle categorie previste dal comma 2, lettere  b)
e c),  le  richieste  sono  finanziate  nell'ordine  delle  categorie
d'intervento indicate nel comma  7.  Nel  caso  di  incapienza  delle
risorse, nell'ambito della stessa categoria sono finanziati prima gli
interventi che presentano un maggiore volume complessivo di spesa. La
deliberazione della Giunta  provinciale  individua  le  modalita'  di
formazione delle graduatorie quando gli  interventi  riguardano  piu'
categorie. 
  11. La Giunta provinciale stabilisce con propria  deliberazione  le
disposizioni attuative di quest'articolo e, in particolare: 
    a) le modalita', i termini di presentazione e i  contenuti  della
richiesta di contributo; 
    b) le specificazioni delle tipologie di intervento ammissibili  a
contributo,  se  necessario;  si  intendono  comunque  ammissibili  a
contributo,  nel  rispetto  di  questo   articolo,   gli   interventi
realizzati su edifici in corso di realizzazione peri quali, alla data
del 1° marzo 2013, era cessata la validita' del titolo edilizio; 
    c) il limite minimo della spesa ammessa per ciascuna tipologia di
intervento; 
    d) le modalita' di calcolo del contributo  e  la  percentuale  di
contribuzione, che puo' essere graduata in relazione  alla  tipologia
d'intervento,   privilegiando   gli   interventi   di   miglioramento
energetico sulle  singole  unita'  abitative  e  di  riqualificazione
strutturale ed energetica per le parti comuni degli edifici  composti
da piu' unita' abitative; 
    e) le modalita' e i presupposti per l'erogazione del contributo; 
    f) il termine massimo entro cui devono essere iniziati e ultimati
gli interventi agevolati, a pena di decadenza dal contributo; 
    g) le ipotesi e le modalita'  di  rideterminazione  e  di  revoca
parziale o totale del contributo; 
    h) i criteri, le modalita' e i limiti  del  riconoscimento  delle
spese di progettazione dell'intervento sostenute  a  partire  dal  1°
marzo 2013. 
  12. La  deliberazione  attuativa  del  comma  11  e'  trasmessa  al
Consiglio  delle  autonomie  locali  e  alla  competente  commissione
permanente del Consiglio provinciale entro due giorni dalla  data  di
approvazione di questa legge da parte del Consiglio  provinciale  per
l'espressione dei pareri entro  dieci  giorni  dalla  medesima  data.
Decorso tale termine la predetta deliberazione puo'  essere  comunque
approvata dalla Giunta provinciale. 
  13. Se  le  domande  di  contribuzione  presentate  secondo  quanto
previsto dalla deliberazione di cui al comma  11  non  esauriscono  i
fondi a disposizione, la Giunta puo' adottare ulteriori bandi secondo
quanto previsto dal medesimo comma. In questo caso,  la  Giunta  puo'
individuare i requisiti soggettivi e oggettivi  per  l'ammissione  al
contributo anche in deroga a quanto previsto dai commi 2, 7 e 9. 
  14. Con riferimento al territorio della Val d'Adige, i compiti e le
attivita' attribuiti da quest'articolo e dalla deliberazione prevista
dal comma 10 alle comunita' sono esercitati secondo  quanto  previsto
dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3  (Norme  in  materia  di
governo dell'autonomia del Trentina). 
  15. Qualora necessario in relazione alla dinamica  dei  fabbisogni,
la Giunta provinciale puo' richiedere a  Cassa  del  Trentino  S.p.a.
l'anticipazione di somme nei limiti  degli  stanziamenti  autorizzati
nel bilancio provinciale pluriennale ai sensi dell'art.  20,  secondo
le modalita' stabilite nella convenzione con la predetta Cassa.