(Pubblicata nel numero straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 15 maggio 2013). IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente. 1. Per fronteggiare la crisi economica del settore edilizio la Provincia istituisce un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale per gli interventi individuati da quest'articolo, su edifici esistenti, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa. Per gli interventi su edifici collocati all'interno degli insediamenti storici il contributo puo' essere concesso nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa. La spesa massima ammessa a contribuzione non puo' superare l'importo di 100.000 euro per gli interventi sulle singole unita' abitative e di 300.000 euro per gli interventi sulle parti comuni degli edifici composti da piu' unita' abitative. 2. Il fondo e' destinato a finanziare le seguenti categorie di interventi: a) interventi realizzati su singole unita' abitative autonomamente iscritte al catasto e destinate, alla data del 1° marzo 2013, ad abitazione principale del richiedente, ai fini della disciplina dell'imposta municipale propria (IMUP) o su unita' immobiliari anche non autonomamente iscritte al catasto e destinate a diventare abitazione principale del richiedente entro la data individuata dalla deliberazione prevista dal comma 11. Sono inoltre ammessi a contribuzione gli interventi su unita' immobiliari autonomamente iscritte al catasto destinate a diventare parte dell'abitazione principale del richiedente secondo quanto previsto dalla disciplina IMUP, entro la data individuata dalla deliberazione prevista dal comma 11. Fermi restando i requisiti dell'unita' abitativa del richiedente e la spesa massima ammessa a contribuzione riferita alla singola unita' abitativa stabilita dal comma 1, per gli edifici composti da meno di quattro unita' abitative gli interventi possono essere anche o solo quelli sulle parti comuni previsti dal comma 7; b) interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici composti da quattro o piu' unita' abitative, definiti secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11, se almeno il 50 per cento delle unita' immobiliari autonomamente iscritte al catasto e' costituito da abitazioni principali ai fini della disciplina IMUP e se le unita' destinate ad abitazioni principali costituiscono almeno il 50 per cento della superficie complessiva delle unita' immobiliari comprese nell'edificio, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11; c) interventi realizzati da enti pubblici, ONLUS, enti ecclesiastici e fondazioni per il risanamento o il recupero di alloggi di loro proprieta' da cedere in locazione secondo criteri e modalita' stabiliti dalla Giunta provinciale. 3. li fondo e' ripartito tra le comunita' con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprime entro dieci giorni, in base a criteri che tengono conto, in particolare, della popolazione e del patrimonio edilizio esistente. La deliberazione stabilisce anche i criteri con i quali la comunita' ripartisce le somme assegnate tra gli interventi previsti dal comma 2, lettere a), b) e c). Per favorire il massimo utilizzo del fondo la Giunta provinciale puo' disporre l'assegnazione ad altre comunita' delle somme gia' assegnate ai sensi di questo comma e non utilizzate. 4. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunita' sul cui territorio e' collocato l'immobile oggetto dell'intervento. 5. Sono ammessi a contribuzione gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio attivita' o la comunicazione di inizio lavori e' stata presentata dal 1° marzo 2013 o, per gli interventi previsti dal comma 7, lettera b), dal 1° gennaio 2013, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica. Non sono comunque oggetto di contributo gli interventi su unita' abitative di proprieta' di imprese. 6. Il contributo e' concesso per interventi su singole unita' immobiliari esistenti, relativamente a: a) interventi di miglioramento energetico su edifici esistenti, come definiti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e dalle relative norme attuative; b) ulteriori interventi definiti dall'art. 99, comma 1, lettere b), c), d), e) e g) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), compresi gli interventi destinati all'ampliamento dell'unita' immobiliare. 7. Il contributo e' concesso per interventi sulle parti comuni di edifici composti da piu' unita' abitative, relativamente a: a) interventi di riqualificazione strutturale, consistenti in opere di miglioramento strutturale e opere di adeguamento strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale; b) interventi di riqualificazione strutturale secondo quanto previsto dalla normativa statale per la sostituzione delle coperture in amianto su edifici esistenti; c) interventi di riqualificazione energetica, su edifici esistenti, idonei all'ottenimento della certificazione energetica in classe B o A; l'intervento e' prioritariamente finanziabile se l'edificio e' adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale; d) interventi per la rimozione delle barriere architettoniche o altri interventi di manutenzione straordinaria; gli interventi sono prioritariamente finanziabili se l'edificio e' adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale. 8. I contributi previsti da quest'articolo non sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalle norme provinciali o statali, con riguardo alle sole spese oggetto di contributo, e con altri incentivi eventualmente individuati dalla deliberazione prevista dal comma 11. 9. Non sono ammissibili a contributo gli interventi previsti dal comma 2, lettera a), richiesti da soggetti i componenti del cui nucleo familiare, individuato alla data di entrata in vigore di questa legge, erano tenuti a corrispondere per il 2012 un importo IMUP complessivo, calcolato ad aliquote standard, superiore a una soglia stabilita con deliberazione della Giunta provinciale. E' comunque esclusa dal computo I'IMUP dovuta per l'abitazione principale del richiedente e quella relativa ai beni strumentali, come definiti dalla deliberazione prevista dal comma 11. 10. Se le risorse assegnate alle comunita', anche a seguito delle riassegnazioni di cui al comma 3 o delle ulteriori assegnazioni eventualmente disposte dalla Provincia, non sono sufficienti per ammettere a contributo tutte le domande, ciascuna comunita' stila delle graduatorie, distinte in base alle categorie di intervento previste dal comma 2, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, tenendo conto dei seguenti criteri: a) relativamente alla categoria prevista dal comma 2, lettera a), le richieste sono ordinate in ordine crescente rispetto all'IMUP complessivamente dovuta dal nucleo familiare con riferimento al 2012, calcolata ad aliquote standard, escludendo comunque l'IMUP dovuta per l'abitazione principale del richiedente e quella relativa ai beni strumentali, come definiti dalla deliberazione di cui al comma 11. A parita' di IMUP complessivamente dovuta dal nucleo familiare sono finanziate prioritariamente le domande che includono interventi di miglioramento energetico previsti dalla lettera a) del comma 6, secondo i criteri definiti dalla deliberazione di cui al comma 11; b) relativamente alle categorie previste dal comma 2, lettere b) e c), le richieste sono finanziate nell'ordine delle categorie d'intervento indicate nel comma 7. Nel caso di incapienza delle risorse, nell'ambito della stessa categoria sono finanziati prima gli interventi che presentano un maggiore volume complessivo di spesa. La deliberazione della Giunta provinciale individua le modalita' di formazione delle graduatorie quando gli interventi riguardano piu' categorie. 11. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le disposizioni attuative di quest'articolo e, in particolare: a) le modalita', i termini di presentazione e i contenuti della richiesta di contributo; b) le specificazioni delle tipologie di intervento ammissibili a contributo, se necessario; si intendono comunque ammissibili a contributo, nel rispetto di questo articolo, gli interventi realizzati su edifici in corso di realizzazione peri quali, alla data del 1° marzo 2013, era cessata la validita' del titolo edilizio; c) il limite minimo della spesa ammessa per ciascuna tipologia di intervento; d) le modalita' di calcolo del contributo e la percentuale di contribuzione, che puo' essere graduata in relazione alla tipologia d'intervento, privilegiando gli interventi di miglioramento energetico sulle singole unita' abitative e di riqualificazione strutturale ed energetica per le parti comuni degli edifici composti da piu' unita' abitative; e) le modalita' e i presupposti per l'erogazione del contributo; f) il termine massimo entro cui devono essere iniziati e ultimati gli interventi agevolati, a pena di decadenza dal contributo; g) le ipotesi e le modalita' di rideterminazione e di revoca parziale o totale del contributo; h) i criteri, le modalita' e i limiti del riconoscimento delle spese di progettazione dell'intervento sostenute a partire dal 1° marzo 2013. 12. La deliberazione attuativa del comma 11 e' trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale entro due giorni dalla data di approvazione di questa legge da parte del Consiglio provinciale per l'espressione dei pareri entro dieci giorni dalla medesima data. Decorso tale termine la predetta deliberazione puo' essere comunque approvata dalla Giunta provinciale. 13. Se le domande di contribuzione presentate secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11 non esauriscono i fondi a disposizione, la Giunta puo' adottare ulteriori bandi secondo quanto previsto dal medesimo comma. In questo caso, la Giunta puo' individuare i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione al contributo anche in deroga a quanto previsto dai commi 2, 7 e 9. 14. Con riferimento al territorio della Val d'Adige, i compiti e le attivita' attribuiti da quest'articolo e dalla deliberazione prevista dal comma 10 alle comunita' sono esercitati secondo quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentina). 15. Qualora necessario in relazione alla dinamica dei fabbisogni, la Giunta provinciale puo' richiedere a Cassa del Trentino S.p.a. l'anticipazione di somme nei limiti degli stanziamenti autorizzati nel bilancio provinciale pluriennale ai sensi dell'art. 20, secondo le modalita' stabilite nella convenzione con la predetta Cassa.