(Pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Alto Adige n. 28/I-II del 9 luglio 2013) Il Consiglio regionale Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modificazioni 1. Alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 4, comma l le parole «con un contributo pari al sessanta per cento dell'importo del versamento volontario dovuto e comunque non superiore alla misura di quello previsto per il settore servizi domestici» sono sostituite dalle parole «con un contributo rapportato all'anno non superiore alla misura della contribuzione prevista per il settore servizi domestici»; b) all'art. 4, comma 2 le parole «viene corrisposto in proporzione ai versamenti volontari effettivamente pagati e» sono sostituite dalla parola «spetta»; c) all'art. 4, il comma 2-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 27 settembre 2010, n. 2 (Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa) e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il contributo di cui al presente articolo non e' compatibile con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3»; d) dopo l'art. 6-bis, introdotto dall'art. 9, comma 6 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e' inserito il seguente: «Art. 6-ter Intervento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni 1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonche' ai loro familiari coadiuvanti, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'INPS, operanti in aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi dell'art. 14, comma 2, e' concesso annualmente un contributo integrativo dei versamenti effettuati in un fondo pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e successive modificazioni. 2. Il contributo spetta purche' l'interessato versi nel fondo di cui al comma 1 una somma pari almeno ad € 500,00 e, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, purche' l'azienda presenti un punteggio pari almeno a 50 punti di svantaggio secondo quanto stabilito dalla normativa provinciale ai sensi dell'art. 14, comma 2. 3. Il contributo e' pari ad € 500,00 all'anno e spetta per un massimo di dieci anni e comunque non oltre l'anno solare in cui avviene il compimento del quarantesimo anno di eta'. 4. Il contributo e' integrativo dei versamenti che la persona interessata e' tenuta ad effettuare ai sensi del comma 2 e viene erogato secondo le modalita' previste dal regolamento regionale di cui all'art. 4. 5. Le modalita' e i termini per la presentazione della domanda per beneficiare dell'intervento di cui al presente articolo sono stabiliti da ciascuna provincia autonoma secondo i rispettivi ordinamenti».