(Pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale 
              della Regione Trentino - Alto Alto Adige 
                    n. 28/I-II del 9 luglio 2013) 
 
  Il Consiglio regionale 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifica della legge regionale 25 luglio 1992, n.  7  (Interventi  di
previdenza  integrativa  a  favore  delle  persone  casalinghe,   dei
lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e
                      successive modificazioni 
 
  1. Alla legge  regionale  25  luglio  1992,  n.  7  (Interventi  di
previdenza  integrativa  a  favore  delle  persone  casalinghe,   dei
lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 4, comma l le  parole  «con  un  contributo  pari  al
sessanta per cento dell'importo del versamento  volontario  dovuto  e
comunque non superiore alla misura di quello previsto per il  settore
servizi domestici» sono sostituite dalle parole  «con  un  contributo
rapportato all'anno non superiore  alla  misura  della  contribuzione
prevista per il settore servizi domestici»; 
    b)  all'art.  4,  comma  2  le  parole  «viene   corrisposto   in
proporzione ai versamenti volontari  effettivamente  pagati  e»  sono
sostituite dalla parola «spetta»; 
    c) all'art. 4, il comma 2-bis, introdotto dall'art.  1,  comma  1
della legge regionale 27 settembre 2010,  n.  2  (Modifica  di  leggi
regionali in materia di previdenza  integrativa)  e'  sostituito  dal
seguente: «2-bis. Il contributo di cui al presente  articolo  non  e'
compatibile con l'iscrizione all'assicurazione  regionale  volontaria
per la pensione alle persone casalinghe di cui alla  legge  regionale
28 febbraio 1993, n. 3»; 
    d) dopo l'art. 6-bis, introdotto dall'art. 9, comma 6 della legge
regionale 18 febbraio 2005, n. 1  (Pacchetto  famiglia  e  previdenza
sociale) e' inserito il seguente: 
 
                             «Art. 6-ter 
   Intervento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni 
 
  1. Ai coltivatori diretti,  mezzadri  e  coloni,  nonche'  ai  loro
familiari  coadiuvanti,  iscritti  alla   rispettiva   gestione   dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dell'INPS,  operanti  in
aziende zootecniche che  si  trovano  in  condizioni  particolarmente
sfavorite ai sensi dell'art. 14, comma 2, e' concesso annualmente  un
contributo integrativo dei versamenti effettuati in un fondo pensione
di cui al decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252  (Disciplina
delle forme pensionistiche complementari) e successive modificazioni. 
  2. Il contributo spetta purche' l'interessato versi  nel  fondo  di
cui al comma 1 una somma  pari  almeno  ad  € 500,00  e,  per  quanto
riguarda la provincia  di  Bolzano,  purche'  l'azienda  presenti  un
punteggio pari  almeno  a  50  punti  di  svantaggio  secondo  quanto
stabilito dalla normativa provinciale ai sensi dell'art. 14, comma 2. 
  3. Il contributo e' pari ad  € 500,00  all'anno  e  spetta  per  un
massimo di dieci anni e comunque  non  oltre  l'anno  solare  in  cui
avviene il compimento del quarantesimo anno di eta'. 
  4. Il contributo e'  integrativo  dei  versamenti  che  la  persona
interessata e' tenuta ad effettuare ai sensi  del  comma  2  e  viene
erogato secondo le modalita' previste dal  regolamento  regionale  di
cui all'art. 4. 
  5. Le modalita' e i termini per la presentazione della domanda  per
beneficiare  dell'intervento  di  cui  al  presente   articolo   sono
stabiliti  da  ciascuna  provincia  autonoma  secondo  i   rispettivi
ordinamenti».