(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
         Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 16 luglio 2013) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 1° luglio 2013,
n. 981 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento: 
    a) disciplina  le  modalita'  di  funzionamento  delle  strutture
destinate  al  ricovero  di  animali  e  le  modalita'  di   gestione
dell'anagrafe canina; 
    b) disciplina criteri vincolanti per la custodia degli animali; 
    c) regolamenta  le  modalita'  di  tenuta  del  registro  per  la
detenzione di cani a  scopi  commerciali  e  l'esercizio  dei  centri
cinofili; 
    d)   stabilisce   le   modalita'   inerenti   al    coordinamento
dell'attivita' delle guardie zoofile nonche' all'istituzione di corsi
abilitanti. 
  2. Il presente regolamento da' quindi attuazione all'art. 3,  comma
7, all'art. 6, comma 2, all'art. 7, comma 2, all'art. 11, comma 1,  e
all'art. 15, comma 5, della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e
successive modifiche, recante «Interventi  per  la  protezione  degli
animali e prevenzione del randagismo», di seguito denominata legge.