(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 16 luglio 2013) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 1° luglio 2013, n. 981 E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento: a) disciplina le modalita' di funzionamento delle strutture destinate al ricovero di animali e le modalita' di gestione dell'anagrafe canina; b) disciplina criteri vincolanti per la custodia degli animali; c) regolamenta le modalita' di tenuta del registro per la detenzione di cani a scopi commerciali e l'esercizio dei centri cinofili; d) stabilisce le modalita' inerenti al coordinamento dell'attivita' delle guardie zoofile nonche' all'istituzione di corsi abilitanti. 2. Il presente regolamento da' quindi attuazione all'art. 3, comma 7, all'art. 6, comma 2, all'art. 7, comma 2, all'art. 11, comma 1, e all'art. 15, comma 5, della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, recante «Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo», di seguito denominata legge.