(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  regione Emilia-Romagna -
               Parte Prima n. 201 del 19 luglio 2013) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Sostituzione dell'articolo 24 
                della legge regionale n. 17 del 2005 
 
  1. L'articolo 24 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme
per la  promozione  dell'occupazione,  della  qualita',  sicurezza  e
regolarita' del lavoro), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 24 (Tirocini). - 1. La  Regione,  nel  rispetto  dei  livelli
essenziali  fissati  in   materia   dalla   legislazione   nazionale,
disciplina i tirocini, come definiti  dall'art.  9,  comma  2,  della
legge regionale n.  12  del  2003,  quali  modalita'  formative,  non
costituenti rapporti di lavoro,  finalizzate,  in  via  esclusiva,  a
sostenere le scelte professionali  e  a  favorire  l'acquisizione  di
competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per i
beneficiari di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) il  tirocinio
puo' avere  quali  ulteriori  finalita'  l'inclusione  sociale  e  la
cittadinanza attiva. 
  2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto
al datore  di  lavoro  ospitante  e  al  tirocinante,  garante  della
regolarita' e qualita' dell'iniziativa. I tirocini sono  regolati  da
apposita convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro,
pubblico o privato,  che  ospita  il  tirocinante.  I  tirocini  sono
attuati  secondo  un  progetto  individuale  sottoscritto  anche  dal
tirocinante. La Giunta regionale individua i modelli di convenzione e
di progetto cui fare riferimento. 
  3.  Per  ogni  tirocinio  devono  essere  individuati   un   tutore
responsabile  didattico  e  organizzativo  dell'attivita',  posto   a
disposi  ne  dal  soggetto  promotore  del  tirocinio,   nonche'   un
responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante. 
  4. Il soggetto promotore invia  alla  Regione  Emilia-Romagna,  nel
rispetto dei termini stabiliti nel comma  6,  attraverso  il  sistema
informativo di cui all'articolo 38,  la  convenzione  e  il  progetto
formativo,  che  la  Regione  medesima  mette  a  disposizione  della
Direzione territoriale del lavoro e  delle  organizzazioni  sindacali
rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3. 
  5. E'  obbligatoria  l'assicurazione  del  tirocinante  contro  gli
infortuni e per responsabilita'  civile  verso  terzi  da  parte  del
soggetto promotore, in proprio  o  in  convenzione  con  il  soggetto
ospitante. 
  6. I datori di lavoro ospitanti sono  soggetti  alla  comunicazione
obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in  materia  di  lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale),  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   28
novembre 1996, n. 608. 
  7. Le disposizioni del presente capo trovano  applicazione,  per  i
tirocini realizzati  nel  territorio  regionale,  in  relazione  alle
specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di  finalita'
che di modalita' organizzative, anche in caso di  soggetto  ospitante
multi localizzato, comprese le  pubbliche  amministrazioni  con  piu'
sedi territoriali. La Giunta regionale, previi appositi accordi, puo'
definire disposizioni  volte  a  tener  conto  delle  esigenze  delle
imprese multi localizzate.».