(Pubblicata nel suppl. del 5 luglio 2013 al Bollettino 
      ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 4 luglio 2013) 
 
  La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai  sensi
degli articoli 30 e 46 dello statuto; 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
         Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 
                      20 settembre 2011, n. 17 
 
  1. L'articolo 1 della legge regionale  20  settembre  2011,  n.  17
(Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai  profughi
italiani), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Ambito di applicazione). -  1.  Le  norme  della  presente
legge si applicano agli alloggi di edilizia sociale, di  cui  di  cui
all'articolo 17, primo e secondo comma, della legge 4 marzo 1952,  n.
137 (Assistenza a favore  dei  profughi)  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  ed  all'articolo  34,  primo  comma,  della  legge  26
dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), che  siano
stati assegnati o per i quali vi sia un valido titolo  di  locazione,
comunque denominato, a favore di profughi italiani.». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
    Torino, 3 luglio 2013 
 
                                Cota 
 
  (Omissis).