(Pubblicata nel suppl. del 5 luglio 2013 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 4 luglio 2013) La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto; Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 1. L'articolo 1 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani), e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi di edilizia sociale, di cui di cui all'articolo 17, primo e secondo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) e successive modifiche e integrazioni, ed all'articolo 34, primo comma, della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), che siano stati assegnati o per i quali vi sia un valido titolo di locazione, comunque denominato, a favore di profughi italiani.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 3 luglio 2013 Cota (Omissis).