(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo - 
           Anno XLIV - n. 24 Ordinario del 26 giugno 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione Abruzzo considera l'introduzione del  reddito  minimo
garantito, quale misura di contrasto alla poverta' ed  all'esclusione
sociale e prestazione concernente un diritto fondamentale riguardante
le persone, quale priorita' dell'azione amministrativa pubblica. 
  2. La Regione  impronta  la  sua  azione  in  modo  da  ridurre  le
condizioni di bisogno e di  disagio  derivante  da  inadeguatezza  di
reddito, difficolta'  sociali  e  condizioni  di  non  autonomia,  in
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.