(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo - Anno XLIV - n. 24 Ordinario del 26 giugno 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Abruzzo considera l'introduzione del reddito minimo garantito, quale misura di contrasto alla poverta' ed all'esclusione sociale e prestazione concernente un diritto fondamentale riguardante le persone, quale priorita' dell'azione amministrativa pubblica. 2. La Regione impronta la sua azione in modo da ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivante da inadeguatezza di reddito, difficolta' sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.