(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
            della Regione Lazio n. 53 del 2 luglio 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Trattamento economico 
 
  1.  Il  trattamento  economico  mensile  spettante  ai  consiglieri
regionali ed agli  assessori,  anche  non  componenti  del  Consiglio
regionale, si articola in: 
    a) indennita' di carica; 
    b) indennita' di funzione; 
    c) rimborso spese di esercizio del mandato. 
  2. In conformita' alla deliberazione  della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, dalla data di entrata in vigore
della presente legge  il  trattamento  economico  non  puo'  eccedere
complessivamente l'importo di euro 11.100,00 lordi per i  consiglieri
regionali  e  gli  assessori,  anche  non  componenti  del  Consiglio
regionale, e l'importo di euro  13.800,00  lordi  per  il  Presidente
della Regione e del Consiglio regionale. 
  3. Sulla base dei limiti individuati al comma  2,  l'indennita'  di
carica  mensile  per  i  consiglieri  regionali,  gli  assessori,  il
Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della  Regione  e'
stabilita in euro 7.600,00. Ai consiglieri regionali che svolgono  le
funzioni di Presidente del Consiglio regionale e di Presidente  della
Regione spetta inoltre un'indennita' di funzione mensile pari ad euro
2.700,00. Ai consiglieri regionali, agli assessori, al Presidente del
Consiglio regionale ed al  Presidente  della  Regione  e'  attribuito
inoltre un rimborso spese mensile per l'esercizio del mandato pari  a
euro 3.500,00. 
  4. I vice Presidenti  del  Consiglio  regionale  ed  i  consiglieri
Segretari, di cui  agli  articoli  5  e  6  della  deliberazione  del
Consiglio  regionale  4  luglio   2001,   n.   62   (Modifiche   alla
deliberazione  del  Consiglio  regionale  16  maggio  1973,  n.   198
concernente regolamento del Consiglio regionale.  Testo  coordinato),
nonche' i Presidenti e i vice Presidenti delle commissioni permanenti
e speciali ed i capigruppo consiliari, svolgono a titolo gratuito  le
loro funzioni. 
  5. La corresponsione dell'indennita' di carica mensile, corrisposta
in dodici mensilita', decorre dalla data della prima convocazione del
Consiglio regionale e cessa alla data di insediamento del  successivo
Consiglio  regionale.   Sull'indennita'   di   carica   mensile   dei
consiglieri  e'  operata   una   trattenuta   obbligatoria   a   fini
previdenziali ai sensi della normativa regionale. 
  6. Ai  consiglieri  regionali  che  cessano  dalla  carica,  o  che
subentrano nella stessa, nel corso della legislatura, l'indennita' di
carica e' corrisposta, rispettivamente, fino alla data in  cui  viene
meno o da quella in cui matura il diritto di partecipare alle  sedute
del Consiglio regionale. 
  7. L'indennita' di carica per il Presidente della  Regione  decorre
dalla data della relativa proclamazione e fino alla proclamazione del
nuovo Presidente e, comunque, fino al verificarsi di una delle  cause
di cessazione dalla carica previste dallo Statuto. 
  8. L'indennita' di funzione e' corrisposta in dodici  mensilita'  e
decorre per il Presidente della  Regione  e  per  il  Presidente  del
Consiglio regionale, rispettivamente, dalla data della proclamazione,
fino alla proclamazione del Presidente  neoeletto  e  dalla  data  di
elezione, fino alla prima seduta della nuova Assemblea  e,  comunque,
non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni. 
  9. L'Ufficio di presidenza del Consiglio  regionale  stabilisce  le
modalita' di sanzione per l'assenza  del  consigliere  regionale  dai
lavori dell'Aula, con l'esclusione dei casi di malattia,  missione  o
incarico politico istituzionale. In caso  di  mancata  partecipazione
degli assessori alle  sedute  della  Giunta  regionale,  le  medesime
modalita' sono stabilite con deliberazione  della  Giunta  regionale.
L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale
forniscono adeguata pubblicita' riguardo ai soggetti  ai  quali  sono
applicate le misure di cui al presente comma. 
  10. Il rimborso di cui al comma 1, lettera c), e'  corrisposto  per
il  Presidente  della  Regione  e  per  gli  assessori  dalla   data,
rispettivamente,  della  relativa  proclamazione  e  della   relativa
nomina,  fino  alla  proclamazione  del  Presidente   della   Regione
neoeletto e, comunque,  non  oltre  la  permanenza  nelle  rispettive
funzioni; per i consiglieri, dalla data della prima convocazione  del
Consiglio regionale fino alla data d'insediamento del nuovo Consiglio
regionale e, comunque, fino a quando la carica viene meno. 
  11. Il trattamento economico e' indicizzato annualmente sulla  base
della variazione del costo della vita accertato dall'ISTAT. 
  12. Alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
riaperti i termini per  l'esercizio  del  diritto  di  opzione  sulla
retribuzione da parte degli eletti.