(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 53 del 2 luglio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Trattamento economico 1. Il trattamento economico mensile spettante ai consiglieri regionali ed agli assessori, anche non componenti del Consiglio regionale, si articola in: a) indennita' di carica; b) indennita' di funzione; c) rimborso spese di esercizio del mandato. 2. In conformita' alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento economico non puo' eccedere complessivamente l'importo di euro 11.100,00 lordi per i consiglieri regionali e gli assessori, anche non componenti del Consiglio regionale, e l'importo di euro 13.800,00 lordi per il Presidente della Regione e del Consiglio regionale. 3. Sulla base dei limiti individuati al comma 2, l'indennita' di carica mensile per i consiglieri regionali, gli assessori, il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Regione e' stabilita in euro 7.600,00. Ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni di Presidente del Consiglio regionale e di Presidente della Regione spetta inoltre un'indennita' di funzione mensile pari ad euro 2.700,00. Ai consiglieri regionali, agli assessori, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione e' attribuito inoltre un rimborso spese mensile per l'esercizio del mandato pari a euro 3.500,00. 4. I vice Presidenti del Consiglio regionale ed i consiglieri Segretari, di cui agli articoli 5 e 6 della deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 (Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato), nonche' i Presidenti e i vice Presidenti delle commissioni permanenti e speciali ed i capigruppo consiliari, svolgono a titolo gratuito le loro funzioni. 5. La corresponsione dell'indennita' di carica mensile, corrisposta in dodici mensilita', decorre dalla data della prima convocazione del Consiglio regionale e cessa alla data di insediamento del successivo Consiglio regionale. Sull'indennita' di carica mensile dei consiglieri e' operata una trattenuta obbligatoria a fini previdenziali ai sensi della normativa regionale. 6. Ai consiglieri regionali che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa, nel corso della legislatura, l'indennita' di carica e' corrisposta, rispettivamente, fino alla data in cui viene meno o da quella in cui matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale. 7. L'indennita' di carica per il Presidente della Regione decorre dalla data della relativa proclamazione e fino alla proclamazione del nuovo Presidente e, comunque, fino al verificarsi di una delle cause di cessazione dalla carica previste dallo Statuto. 8. L'indennita' di funzione e' corrisposta in dodici mensilita' e decorre per il Presidente della Regione e per il Presidente del Consiglio regionale, rispettivamente, dalla data della proclamazione, fino alla proclamazione del Presidente neoeletto e dalla data di elezione, fino alla prima seduta della nuova Assemblea e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni. 9. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalita' di sanzione per l'assenza del consigliere regionale dai lavori dell'Aula, con l'esclusione dei casi di malattia, missione o incarico politico istituzionale. In caso di mancata partecipazione degli assessori alle sedute della Giunta regionale, le medesime modalita' sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale forniscono adeguata pubblicita' riguardo ai soggetti ai quali sono applicate le misure di cui al presente comma. 10. Il rimborso di cui al comma 1, lettera c), e' corrisposto per il Presidente della Regione e per gli assessori dalla data, rispettivamente, della relativa proclamazione e della relativa nomina, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni; per i consiglieri, dalla data della prima convocazione del Consiglio regionale fino alla data d'insediamento del nuovo Consiglio regionale e, comunque, fino a quando la carica viene meno. 11. Il trattamento economico e' indicizzato annualmente sulla base della variazione del costo della vita accertato dall'ISTAT. 12. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti i termini per l'esercizio del diritto di opzione sulla retribuzione da parte degli eletti.