(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
        Regione Lazio n. 30 Suppl. n. 1 dell'11 aprile 2013) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                             Ha adottato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre  2002,
                                n. 1 
 
  1. All'articolo 9  del  r.r.  1/2002  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: al comma 1, lettera a), le parole: "massimo n. 80  unita'"
sono sostituite dalle seguenti: "massimo n.90 unita'".