(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 30 Suppl. n. 1 dell'11 aprile 2013) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 1. All'articolo 9 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, lettera a), le parole: "massimo n. 80 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "massimo n.90 unita'".