(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 35/I-II - Suppl. n. 4 del 30 novembre 2013) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 (Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) L'articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: Istituzione delle strutture 1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge di organizzazione sono istituite, per l'esercizio dell'attivita' di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati della Giunta regionale e del suo Presidente, le seguenti strutture di diretta collaborazione: a) ufficio di gabinetto del Presidente; b) segretariato generale; c) segreteria della Giunta. 2. Sono, altresi', istituite strutture con compiti di segreteria e di assistenza operativa al Presidente, al Vice Presidente ed agli assessori. 3. La Segreteria del Presidente: a) assiste il Presidente nella sua attivita' ordinaria garantendo il funzionamento della relativa segreteria; b) cura il raccordo tra il Presidente e le strutture a questo collegate; c) assicura tutte le attivita' tecnico strumentali necessarie al funzionamento della struttura. 4. La Segreteria del Presidente e' articolata nella Segreteria tecnica e nella Segreteria politica, coordinate da due Responsabili, che coadiuvano e assistono il Presidente nei suoi compiti istituzionali e politici. 5. Il Presidente si avvale altresi' di un Segretario particolare che provvede all'organizzazione degli impegni del Presidente e cura inoltre l'agenda, la corrispondenza, nonche' i rapporti del Presidente con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. 6. Le Segreterie di cui ai successivi commi 7 e 8 sono coordinate da un Responsabile. 7. La Segreteria del Vice Presidente: a) assiste il vice Presidente nella sua attivita' ordinaria garantendo il funzionamento della relativa segreteria; b) cura il raccordo tra il Vice Presidente e le strutture a questo collegate; c) assicura tutte le attivita' tecnico strumentali necessarie al funzionamento della struttura con il coordinamento del capo della segreteria; d) supporta il Vice Presidente nelle sue funzioni di indirizzo politico e di verifica. 8. La Segreteria degli Assessori: a) assiste l'assessore nella sua attivita' ordinaria garantendo il funzionamento della relativa segreteria; b) cura il raccordo tra l'assessore e le strutture a questo collegate; c) assicura tutte le attivita' tecnico strumentali necessarie al funzionamento della struttura con il coordinamento del capo della segreteria; d) supporta l'assessore nelle sue funzioni di indirizzo politico e di verifica. 9. Le strutture che compongono l'Ufficio di Gabinetto del Presidente, il segretariato generale, la segreteria della Giunta nonche' le relative declaratorie di funzioni sono definite nell'allegato «A».