(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
        Lazio n. 35/I-II - Suppl. n. 4 del 30 novembre 2013) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                             Ha adottato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
(Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002,
                                n. 1) 
 
  L'articolo  4  del  r.r.  1/2002  e  successive  modificazioni   e'
sostituito dal seguente: 
 
                     Istituzione delle strutture 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 12 della  legge  di  organizzazione  sono
istituite,    per    l'esercizio    dell'attivita'    di    indirizzo
politico-amministrativo e di  verifica  dei  risultati  della  Giunta
regionale e del suo Presidente,  le  seguenti  strutture  di  diretta
collaborazione: 
  a) ufficio di gabinetto del Presidente; 
  b) segretariato generale; 
  c) segreteria della Giunta. 
  2. Sono, altresi', istituite strutture con compiti di segreteria  e
di assistenza operativa al Presidente, al  Vice  Presidente  ed  agli
assessori. 
  3. La Segreteria del Presidente: 
    a) assiste il Presidente nella sua attivita' ordinaria garantendo
il funzionamento della relativa segreteria; 
  b) cura il raccordo tra il  Presidente  e  le  strutture  a  questo
collegate; 
    c) assicura tutte le attivita' tecnico strumentali necessarie  al
funzionamento della struttura. 
  4. La Segreteria del  Presidente  e'  articolata  nella  Segreteria
tecnica e nella Segreteria politica, coordinate da due  Responsabili,
che  coadiuvano  e  assistono  il   Presidente   nei   suoi   compiti
istituzionali e politici. 
  5. Il Presidente si avvale altresi' di  un  Segretario  particolare
che provvede all'organizzazione degli impegni del Presidente  e  cura
inoltre  l'agenda,  la  corrispondenza,  nonche'   i   rapporti   del
Presidente con altri soggetti pubblici e privati in ragione  del  suo
incarico istituzionale. 
  6. Le Segreterie di cui ai successivi commi 7 e 8  sono  coordinate
da un Responsabile. 
  7. La Segreteria del Vice Presidente: 
  a)  assiste  il  vice  Presidente  nella  sua  attivita'  ordinaria
garantendo il funzionamento della relativa segreteria; 
  b) cura il raccordo tra il Vice Presidente e le strutture a  questo
collegate; 
  c) assicura tutte le attivita' tecnico  strumentali  necessarie  al
funzionamento della struttura con il  coordinamento  del  capo  della
segreteria; 
  d) supporta il Vice Presidente  nelle  sue  funzioni  di  indirizzo
politico e di verifica. 
  8. La Segreteria degli Assessori: 
    a) assiste l'assessore nella sua attivita'  ordinaria  garantendo
il funzionamento della relativa segreteria; 
  b) cura il  raccordo  tra  l'assessore  e  le  strutture  a  questo
collegate; 
  c) assicura tutte le attivita' tecnico  strumentali  necessarie  al
funzionamento della struttura con il  coordinamento  del  capo  della
segreteria; 
    d) supporta l'assessore nelle sue funzioni di indirizzo  politico
e di verifica. 
  9.  Le  strutture  che  compongono  l'Ufficio  di   Gabinetto   del
Presidente, il segretariato  generale,  la  segreteria  della  Giunta
nonche'  le  relative  declaratorie   di   funzioni   sono   definite
nell'allegato «A».