(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 30 del 26 giugno 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis) 
                               Art. 1 
 
  Inserimento dell'art. 12-quater nella legge regionale n. 25/1998 
 
  1. Dopo l'art. 12-ter della legge regionale 18 maggio 1998,  n.  25
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati),
e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-quater (Procedimento per  l'adozione  e  approvazione  del
piano interprovinciale dei rifiuti per le province ricadenti tra  due
ATO). - 1. Qualora, a seguito della deliberazione di cui all'art.  30
della  legge  regionale  28  dicembre  2011,   n.   69   (Istituzione
dell'autorita' idrica toscana e dell'autorita'  per  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale
n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale  n.
20/2006, alla legge regionale n. 30/2005,  alla  legge  regionale  n.
91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla  legge  regionale  n.
14/2007), uno o piu' comuni di una provincia  transitino  ad  un  ATO
diverso da quello cui la stessa provincia appartiene, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. 
  2. La provincia di cui al comma 1, adotta e approva solo  il  piano
interprovinciale  di  gestione  dei  rifiuti  relativo  all'ATO   cui
appartiene.  Tale  piano,  per  i  territori  dei  comuni  che   sono
transitati a diverso ATO, non contiene e non disciplina  gli  aspetti
di cui all'art. 11, comma 1, relativi ai rifiuti urbani. 
  3. Il piano interprovinciale dei rifiuti relativo all'ATO a  cui  i
comuni sono transitati contiene e disciplina, per  il  territorio  di
tali comuni, gli aspetti di cui all'art. 11, comma 1,  esclusivamente
per quanto concerne i rifiuti urbani. 
  4. Ai fini dell'approvazione del piano interprovinciale di  cui  al
comma 3, la provincia di cui al comma 1: 
    a) inoltra alla  provincia  che  convoca  la  conferenza  di  cui
all'art. 12, comma 2, gli elementi necessari per la  redazione  della
proposta di piano relativi al territorio dei comuni transitati; 
    b)   esprime   parere   vincolante    prima    dell'adozione    e
dell'approvazione del piano relativamente alla parte che riguarda  il
territorio dei comuni transitati, dando conto della conformita' delle
previsioni  con  il  proprio  piano  territoriale  di  coordinamento.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta,  in  caso  di  silenzio,  il
parere si intende reso in senso favorevole.».