(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 26 giugno 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) Art. 1 Inserimento dell'art. 12-quater nella legge regionale n. 25/1998 1. Dopo l'art. 12-ter della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), e' inserito il seguente: «Art. 12-quater (Procedimento per l'adozione e approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti per le province ricadenti tra due ATO). - 1. Qualora, a seguito della deliberazione di cui all'art. 30 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e dell'autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998, alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007), uno o piu' comuni di una provincia transitino ad un ATO diverso da quello cui la stessa provincia appartiene, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. 2. La provincia di cui al comma 1, adotta e approva solo il piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo all'ATO cui appartiene. Tale piano, per i territori dei comuni che sono transitati a diverso ATO, non contiene e non disciplina gli aspetti di cui all'art. 11, comma 1, relativi ai rifiuti urbani. 3. Il piano interprovinciale dei rifiuti relativo all'ATO a cui i comuni sono transitati contiene e disciplina, per il territorio di tali comuni, gli aspetti di cui all'art. 11, comma 1, esclusivamente per quanto concerne i rifiuti urbani. 4. Ai fini dell'approvazione del piano interprovinciale di cui al comma 3, la provincia di cui al comma 1: a) inoltra alla provincia che convoca la conferenza di cui all'art. 12, comma 2, gli elementi necessari per la redazione della proposta di piano relativi al territorio dei comuni transitati; b) esprime parere vincolante prima dell'adozione e dell'approvazione del piano relativamente alla parte che riguarda il territorio dei comuni transitati, dando conto della conformita' delle previsioni con il proprio piano territoriale di coordinamento. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta, in caso di silenzio, il parere si intende reso in senso favorevole.».