(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 18 giugno 2013) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30); Considerato che l'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo consente alle regioni di disciplinare specifici regimi di autorizzazione nei confronti dei soggetti che intendano svolgere attivita' di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale solamente in ambito regionale; Vista la legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 (legge provinciale sul lavoro); Visto in particolare l'art. 17-ter della citata legge provinciale che prevede che l'autorizzazione allo svolgimento di attivita' di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale e' rilasciata dalla Provincia sulla base di requisiti giuridici e finanziari stabiliti con regolamento, sentita la Commissione provinciale per l'impiego; Constatato che ai sensi del medesimo art. 17-ter citato, nel regolamento devono essere stabilite le modalita' di presentazione della domanda di autorizzazione e del suo rinnovo, i criteri per la verifica dei requisiti richiesti e per l'adozione della revoca dell'autorizzazione; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 967 di data 25 maggio 2013 con la quale e' stato approvato il «Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento nel solo ambito provinciale dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell'art. 17-ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto In attuazione dell'art. 17-ter della legge provinciale 19 del 1983, questo regolamento definisce i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, nel solo territorio provinciale, dell'attivita' di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, cosi' come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), nonche' le modalita' di iscrizione all'apposito albo provinciale dei soggetti autorizzati.