(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione  Trentino-Alto
                Adige n. 25/I-II del 18 giugno 2013) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di  cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30); 
  Considerato che l'art. 6, comma 3, del citato  decreto  legislativo
consente  alle  regioni   di   disciplinare   specifici   regimi   di
autorizzazione nei confronti  dei  soggetti  che  intendano  svolgere
attivita' di intermediazione, ricerca e  selezione  del  personale  e
supporto  alla  ricollocazione  professionale  solamente  in   ambito
regionale; 
  Vista la legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 (legge  provinciale
sul lavoro); 
  Visto in particolare l'art. 17-ter della citata  legge  provinciale
che prevede che l'autorizzazione allo  svolgimento  di  attivita'  di
intermediazione, ricerca e selezione del personale  e  supporto  alla
ricollocazione professionale e' rilasciata dalla Provincia sulla base
di  requisiti  giuridici  e  finanziari  stabiliti  con  regolamento,
sentita la Commissione provinciale per l'impiego; 
  Constatato che ai  sensi  del  medesimo  art.  17-ter  citato,  nel
regolamento devono essere stabilite  le  modalita'  di  presentazione
della domanda di autorizzazione e del suo rinnovo, i criteri  per  la
verifica dei  requisiti  richiesti  e  per  l'adozione  della  revoca
dell'autorizzazione; 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 967 di  data  25
maggio 2013 con la  quale  e'  stato  approvato  il  «Regolamento  in
materia  di  autorizzazioni  allo   svolgimento   nel   solo   ambito
provinciale dei servizi di intermediazione, ricerca e  selezione  del
personale e supporto  alla  ricollocazione  professionale,  ai  sensi
dell'art. 17-ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19»; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  In attuazione dell'art. 17-ter della legge provinciale 19 del 1983,
questo regolamento definisce  i  requisiti  e  la  procedura  per  il
rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento,  nel  solo  territorio
provinciale, dell'attivita' di intermediazione, ricerca  e  selezione
del personale e supporto  alla  ricollocazione  professionale,  cosi'
come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo  n.  276  del  2003
(Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro),  nonche'  le  modalita'  di  iscrizione  all'apposito   albo
provinciale dei soggetti autorizzati.