IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Premessa 1. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la decisione 283/2010/UE che istituisce lo strumento europeo «Progress microfinance» per favorire l'occupazione e l'inclusione sociale. 2. La Regione Molise intende attivare tale strumento gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (di seguito FEI) e sostenuto dalla Commissione europea e dalla Banca europea degli investimenti. 3. Il «Progress microfinance» mira a rendere accessibili, attraverso intermediari selezionati, microprestiti (di importi inferiori a 25.000,00, euro) a microimprese o privati, in particolare a disoccupati, a persone che rischiano di perdere il loro lavoro, a persone a rischio di esclusione sociale o comunque svantaggiate ed escluse da prestiti di tipo tradizionale, con l'obiettivo di creare e/o sviluppare microimprese. 4. La Finmolise S.p.A., a seguito di una specifica candidatura, e' stata individuata dal FEI quale intermediario selezionato per l'attuazione sul territorio molisano dello strumento per consentire di aumentare i prestiti ed ampliare, in tal modo, il volume di piccoli finanziamenti alle microimprese regionali. 5. La Giunta regionale ha condiviso la sottoscrizione da parte della Finmolise S.p.A. del «Contratto di finanziamento» con il FEI per l'ottenimento di un prestito complessivo pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00) che la finanziaria regionale dovra' restituire nel corso degli anni. 6. Il FEI eroghera' alla Finmolise S.p.A. il prestito di curo 1.000.000,00 (un milione/00) tra il 2013 ed il 2014. 7. La Finmolise S.p.A. dovra' restituire al FEI il prestito ottenuto tra il 2016 ed il 2018. 8. La Regione Molise e' chiamata alla concessione di una «Garanzia a prima richiesta» in favore del FEI per gli obblighi assunti dalla Finmolise S.p.A.» con la sottoscrizione del «Contratto di finanziamento». 9. La «Garanzia a prima richiesta» sara' attivata nel rispetto delle leggi applicabili, ivi inclusi gli artt. 81 e 119 della Costituzione italiana, nonche' le leggi in materia di aiuti di Stato. 10. La «Garanzia a prima richiesta» si rende necessaria per coprire complessivamente il rischio derivante dall'esposizione assunta dalla Finmolise S.p.A. nei confronti del FEI. In particolare, per neutralizzare: a) dal momento dell'erogazione del prestito da parte del FEI, le conseguenze derivanti, tra l'altro, dal non rispetto da parte della Finmolise S.p.A. degli obblighi di condotta previsti nel «Contratto di finanziamento» relativi ai principi di un corretto uso delle risorse dello strumento europeo «Progress microfinance»; b) dall'anno 2016 all'anno 2018 la mancata restituzione delle risorse previste da parte della stessa finanziaria regionale al FEI. 11. Dovranno, quindi, essere allocate ai fini della copertura finanziaria della presente legge, risorse idonee a far fronte a tutti le spese derivanti dalla piena e completa attuazione della medesima Garanzia ivi incluse, le risorse necessarie per procedere al pagamento degli interessi di qualsiasi tipologia e degli altri oneri che dovessero derivare dal «Contratto di finanziamento». Conseguentemente, saranno stanziate risorse complessivamente pari ad euro 1.000.000,00 (un milione/00) per le annualita' 2014 e 2015 a copertura degli obblighi di condotta previsti dal Contratto. Successivamente, con riferimento al periodo 2016-2018, in un'ottica prudenziale e nell'ambito dello stesso massimale di importo, saranno stanziate risorse pari all'esborso massimo di tale periodo cui il garante potrebbe essere costretto in caso di escussione della Garanzia. 12. Successivamente alla sottoscrizione del «Contratto di finanziamento» e della trasmissione al FEI della «Garanzia a prima richiesta», l'Amministrazione regionale dovra': a) proporre alla Finmolise S.p.A. le «Procedure operative per il funzionamento in Molise del Progress microfinance»; b) consentire, conseguentemente, ai soggetti interessati di ottenere i relativi finanziamenti dalla Finmolise S.p.A..