IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Premessa 
 
  1.  Il  Parlamento  europeo  ed  il  Consiglio  hanno  adottato  la
decisione 283/2010/UE che istituisce lo strumento  europeo  «Progress
microfinance» per favorire l'occupazione e l'inclusione sociale. 
  2. La Regione Molise intende attivare tale  strumento  gestito  dal
Fondo europeo per gli investimenti (di seguito FEI) e sostenuto dalla
Commissione europea e dalla Banca europea degli investimenti. 
  3.  Il  «Progress  microfinance»  mira   a   rendere   accessibili,
attraverso  intermediari  selezionati,  microprestiti   (di   importi
inferiori a 25.000,00, euro) a microimprese o privati, in particolare
a disoccupati, a persone che rischiano di perdere il loro  lavoro,  a
persone a rischio di esclusione sociale o  comunque  svantaggiate  ed
escluse da prestiti di tipo tradizionale, con l'obiettivo  di  creare
e/o sviluppare microimprese. 
  4. La Finmolise S.p.A., a seguito di una specifica candidatura,  e'
stata  individuata  dal  FEI  quale  intermediario  selezionato   per
l'attuazione sul territorio molisano dello strumento  per  consentire
di aumentare i prestiti ed  ampliare,  in  tal  modo,  il  volume  di
piccoli finanziamenti alle microimprese regionali. 
  5. La Giunta regionale ha  condiviso  la  sottoscrizione  da  parte
della Finmolise S.p.A. del «Contratto di finanziamento»  con  il  FEI
per  l'ottenimento  di  un  prestito   complessivo   pari   ad   euro
1.000.000,00 (un milione/00)  che  la  finanziaria  regionale  dovra'
restituire nel corso degli anni. 
  6. Il FEI eroghera' alla  Finmolise  S.p.A.  il  prestito  di  curo
1.000.000,00 (un milione/00) tra il 2013 ed il 2014. 
  7. La  Finmolise  S.p.A.  dovra'  restituire  al  FEI  il  prestito
ottenuto tra il 2016 ed il 2018. 
  8. La Regione Molise e' chiamata alla concessione di una  «Garanzia
a prima richiesta» in favore del FEI per gli obblighi  assunti  dalla
Finmolise  S.p.A.»  con   la   sottoscrizione   del   «Contratto   di
finanziamento». 
  9. La «Garanzia a prima  richiesta»  sara'  attivata  nel  rispetto
delle leggi applicabili,  ivi  inclusi  gli  artt.  81  e  119  della
Costituzione italiana, nonche' le leggi in materia di aiuti di Stato. 
  10. La «Garanzia a prima richiesta» si rende necessaria per coprire
complessivamente il rischio derivante dall'esposizione assunta  dalla
Finmolise  S.p.A.  nei  confronti  del  FEI.  In   particolare,   per
neutralizzare: 
  a) dal momento dell'erogazione del prestito da parte  del  FEI,  le
conseguenze derivanti, tra l'altro, dal non rispetto da  parte  della
Finmolise S.p.A. degli obblighi di condotta previsti  nel  «Contratto
di finanziamento» relativi  ai  principi  di  un  corretto uso  delle
risorse dello strumento europeo «Progress microfinance»; 
  b) dall'anno 2016  all'anno  2018  la  mancata  restituzione  delle
risorse previste da parte della stessa finanziaria regionale al FEI. 
  11. Dovranno, quindi,  essere  allocate  ai  fini  della  copertura
finanziaria della presente legge, risorse idonee a far fronte a tutti
le spese derivanti dalla piena e completa attuazione  della  medesima
Garanzia  ivi  incluse,  le  risorse  necessarie  per  procedere   al
pagamento degli interessi di qualsiasi tipologia e degli altri  oneri
che   dovessero   derivare   dal   «Contratto   di    finanziamento».
Conseguentemente, saranno stanziate risorse complessivamente pari  ad
euro 1.000.000,00 (un milione/00) per le annualita'  2014  e  2015  a
copertura  degli  obblighi  di  condotta  previsti   dal   Contratto.
Successivamente, con riferimento al periodo 2016-2018,  in  un'ottica
prudenziale e nell'ambito dello stesso massimale di importo,  saranno
stanziate risorse pari all'esborso massimo di  tale  periodo  cui  il
garante  potrebbe  essere  costretto  in  caso  di  escussione  della
Garanzia. 
  12.  Successivamente  alla   sottoscrizione   del   «Contratto   di
finanziamento» e della trasmissione al FEI della  «Garanzia  a  prima
richiesta», l'Amministrazione  regionale  dovra':  a)  proporre  alla
Finmolise S.p.A. le «Procedure  operative  per  il  funzionamento  in
Molise del Progress microfinance»; b)  consentire,  conseguentemente,
ai soggetti interessati di ottenere i  relativi  finanziamenti  dalla
Finmolise S.p.A..