(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 30 luglio 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica dell'art. 12-ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 1. Il comma 4 dell'art. 12-ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "4. Ogni comprensorio sanitario, fatte salve le competenze del Direttore generale, deve rispettare la programmazione provinciale, l'atto aziendale e la programmazione strategica aziendale. Entro questi limiti il comprensorio sanitario: a) e' dotato di autonomia tecnico-gestionale; b) e' soggetto a rendicontazione analitica; c) da' corso alle procedure e agli atti finalizzati all'instaurazione con terzi dei rapporti giuridici aventi valenza .comprensoriale; d) provvede alla gestione diretta dei relativi rapporti procedendo all'utilizzazione dei fattori produttivi e delle risorse.".