(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale 
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 30 luglio 2013) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                      Modifica dell'art. 12-ter 
             della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 12-ter  della  legge  provinciale  5  marzo
2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  "4. Ogni comprensorio sanitario,  fatte  salve  le  competenze  del
Direttore generale, deve rispettare  la  programmazione  provinciale,
l'atto aziendale e  la  programmazione  strategica  aziendale.  Entro
questi limiti il comprensorio sanitario: 
    a) e' dotato di autonomia tecnico-gestionale; 
    b) e' soggetto a rendicontazione analitica; 
    c)  da'  corso   alle   procedure   e   agli   atti   finalizzati
all'instaurazione con terzi dei  rapporti  giuridici  aventi  valenza
.comprensoriale; 
    d)  provvede  alla  gestione  diretta   dei   relativi   rapporti
procedendo  all'utilizzazione  dei   fattori   produttivi   e   delle
risorse.".