(Pubblicata nel Suppl.n.2 al Bollettino ufficiale della Regione 
          Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 6 agosto 2013) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifica del Capo I della legge provinciale 11 agosto  1997,  n.  13,
                   «Legge urbanistica provinciale» 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge  provinciale  11  agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
  «3-bis. La Giunta provinciale definisce un  obiettivo  quantitativo
che prevede un valore indicativo dell'area  annualmente  edificabile.
Il raggiungimento dell'obiettivo  e'  verificato  annualmente  ed  e'
pubblicato in una relazione.». 
  2. L'art. 2 della legge  provinciale  11  agosto  1997,  n.  13,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 2 (Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo  del
territorio). - 1. La Commissione per la natura,  il  paesaggio  e  lo
sviluppo del territorio e' l'organo tecnico-consultivo  della  Giunta
provinciale,  preposto  a  rendere  pareri  e  valutazioni   tecniche
nell'ambito dei procedimenti di governo del territorio  e  di  tutela
del paesaggio di competenza della Provincia. E' composta come segue: 
    a) dal direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio
e sviluppo del territorio, quale presidente; 
    b)  da  un  rappresentante  di  uno  degli   uffici   provinciali
dell'urbanistica; 
    c) da un rappresentante  dell'Ufficio  provinciale  Ecologia  del
paesaggio; 
    d) da un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste; 
    e)  da   un   rappresentante   della   Ripartizione   provinciale
Agricoltura; 
    f) da un esperto designato dal Consiglio dei comuni; 
    g) da un esperto nel campo delle scienze naturali. 
  2. Alle riunioni della Commissione partecipa con diritto di voto il
sindaco del comune territorialmente interessato o un suo delegato. 
  3. Alle riunioni della Commissione partecipa senza diritto di  voto
un  giurista  della  Ripartizione  provinciale  Natura,  paesaggio  e
sviluppo del territorio. 
  4. Ove il progetto di piano o di variante allo stesso riguardi aree
individuate come bosco, la decisione della Commissione  comprende  la
trasformazione di bosco anche ai sensi  della  legge  provinciale  21
ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche. 
  5. Le ripartizioni provinciali competenti sono invitate  a  inviare
dei rappresentanti qualificati per  le  materie  di  loro  rispettiva
competenza e rilevanti per il caso in esame. Nelle materie  riservate
alla competenza dello Stato  gli  uffici  statali  sono  invitati  ad
inviare dei rappresentanti qualificati. I rappresentanti di cui sopra
partecipano alla riunione senza diritto di voto. 
  6. La Commissione esprime anche  pareri  sulle  questioni  ad  essa
sottoposte dalla Giunta provinciale o  dall'assessore  competente  in
materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.». 
  3. L'art. 3 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e' cosi'
sostituito: 
  «Art. 3 (Nomina e funzionamento della Commissione per la natura, il
paesaggio e lo sviluppo del territorio). - 1. La Commissione  per  la
natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio e'  nominata  dalla
Giunta provinciale per la durata della legislatura.  La  composizione
della  Commissione  deve  adeguarsi  alla  consistenza   dei   gruppi
linguistici,  come  risulta  dall'ultimo  censimento  generale  della
popolazione, fatta  salva  la  facolta'  di  accesso  per  il  gruppo
linguistico ladino. 
  2.  Per  ciascun  componente  della  Commissione  e'  nominato   un
supplente destinato a sostituire quello effettivo in caso di  assenza
o di impedimento. 
  3. La Commissione e' legalmente riunita con la partecipazione della
meta' dei componenti di cui  all'art.  2,  comma  1.  La  Commissione
delibera a maggioranza dei presenti di cui all'art. 2, commi 1  e  2,
che non possono astenersi. La  votazione  avviene  separatamente  per
ogni  comune.  In  caso  di  parita'  di  voti  decide  il  voto  del
presidente.  Ai  fini  del  risparmio  ed   aumento   dell'efficienza
dell'attivita' amministrativa le sedute possono essere  tenute  anche
in forma di tele - o videoconferenza. In tal caso il  presidente,  ai
fini del rilevamento del quorum funzionale, accerta  l'identita'  dei
componenti  partecipanti  alla   seduta   tramite   tele   -   ovvero
videoconferenza e accerta che la loro partecipazione alla discussione
avvenga in tempo reale, garantendone la possibilita'  di  intervento.
Si  considera  luogo  della  seduta   quello   ove   siano   presenti
contemporaneamente il presidente e il segretario. 
  4. Le funzioni di segretario della Commissione sono  esercitate  da
un dipendente della  Ripartizione  provinciale  Natura,  paesaggio  e
sviluppo del territorio. 
  5. Ai componenti cui spetta  sono  liquidati  i  compensi  previsti
dalla  legge  provinciale  19  marzo  1991,  n.   6,   e   successive
modifiche.».