(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale 
            della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, «Ordinamento
                          dell'artigianato» 
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 24 della  legge  provinciale
25 febbraio 2008, n. 1, e' cosi' sostituita: 
    «a) meccatronico/meccatronica d'auto;». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale 25 febbraio
2008, n. 1, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis. Per l'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 24,  comma
1, lettera c), e' riconosciuto come requisito professionale anche  il
diploma finale di un  corso  formativo  per  la  stessa  attivita'  e
successiva esperienza professionale. I  contenuti  e  la  durata  del
corso nonche' la durata dell'esperienza professionale richiesta  sono
determinati dalla Giunta provinciale.». 
  3. L'art. 27 della legge provinciale 25  febbraio  2008,  n.  1,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 27  (Ambito  di  applicazione).  -  1.  Le  disposizioni  del
presente capo si applicano ai seguenti  impianti  posti  al  servizio
degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso: 
    a)   impianti   di   produzione,    trasformazione,    trasporto,
distribuzione,  utilizzazione  dell'energia  elettrica,  impianti  di
protezione contro le  scariche  atmosferiche,  nonche'  impianti  per
l'automazione di porte, cancelli e barriere; 
    b) impianti radiotelevisivi, antenne e  impianti  elettronici  in
genere; 
    c)  impianti  di   riscaldamento,   di   climatizzazione   e   di
refrigerazione di qualsiasi tipo, comprese le  opere  di  evacuazione
dei  prodotti  della  combustione  e  delle  condense,  impianti   di
ventilazione ed aerazione dei locali, nonche' stufe e camini; 
    d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 
    e) impianti per la distribuzione  e  l'utilizzazione  di  gas  di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei  prodotti  della
combustione, e impianti di ventilazione ed aerazione dei locali; 
    f) impianti di sollevamento di persone e di cose quali ascensori,
montacarichi, scale mobili e simili; 
    g) impianti di protezione antincendio. 
  2.  Se  l'impianto  e'  connesso  a  reti  di   distribuzione,   le
disposizioni del presente capo si applicano a partire  dal  punto  di
consegna della fornitura.». 
  4. Il comma 1 dell'art. 28  della  legge  provinciale  25  febbraio
2008, n. 1, e' cosi' sostituito: 
    «1.  Il  settore   dell'impiantistica   comprende   le   seguenti
professioni: 
      a) elettrotecnico/elettrotecnica; 
      b) elettromeccanico/elettromeccanica; 
      c) elettronico impiantista/elettronica impiantista; 
      d) tecnico della comunicazione/tecnica della comunicazione; 
      e)  installatore  di  impianti  termosanitari/installatrice  di
impianti termosanitari; 
      f) tecnico bruciatorista/tecnica bruciatorista; 
      g) tecnico frigorista/tecnica frigorista; 
      h) tecnico ascensorista/tecnica ascensorista; 
      i) installatore di parafulmini/installatrice di parafulmini; 
      j) fumista; 
      k) spazzacamino; 
      l) risanatore di camini/risanatrice di camini; 
      m)   altre   attivita'   simili   che   hanno   come    oggetto
l'installazione,  la  conversione  e  il  potenziamento  nonche'   la
manutenzione degli impianti di cui all'art. 27.». 
  5. Dopo il comma 3 dell'art. 29 della legge provinciale 25 febbraio
2008, n. 1, e' aggiunto il seguente comma: 
    «4.  Per  l'esercizio  della  professione  di   spazzacamino   e'
necessario dimostrare di essere in possesso, oltre  che  di  uno  dei
requisiti professionali di cui al  comma  1,  anche  del  diploma  di
controllore fumi.». 
  6. Dopo la  lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  31  della  legge
provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e' aggiunta la seguente lettera: 
    «h) onicotecnico/onicotecnica.». 
  7. La rubrica dell'art. 32  della  legge  provinciale  25  febbraio
2008, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
  «Art.  32   (Estetista,   cosmetista,   acconciatore/acconciatrice,
onicotecnico/onicotecnica)». 
  8. Dopo il comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale 25 febbraio
2008, n. 1, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis. Per l'attivita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera  h),
il titolare dell'impresa, in caso di societa' in nome  collettivo  la
maggioranza dei soci, in caso di societa' in accomandita semplice  la
maggioranza  dei  soci  accomandatari,  in   caso   di   societa'   a
responsabilita' limitata, di consorzi e  cooperative  la  maggioranza
degli  amministratori  -  almeno  uno  in  presenza  di  due  soci  o
accomandatari  o  amministratori  -   deve   essere   indicato   come
responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso
di uno dei requisiti professionali  di  cui  all'art.  32,  comma  1,
lettere da a) a d), oppure  di  almeno  uno  dei  seguenti  requisiti
professionali: 
      a)   diploma    finale    di    un    corso    formativo    per
onicotecnico/onicotecnica e successiva  esperienza  professionale.  I
contenuti e la durata del corso  nonche'  la  durata  dell'esperienza
professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale; 
      b)  almeno  un  anno  di  esperienza  professionale  nel  campo
dell'estetica,  della  cosmesi  o  dell'onicotecnica   come   operaio
qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come
socio collaboratore o come titolare.». 
  9. Il comma 4 dell'art. 32  della  legge  provinciale  25  febbraio
2008, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «4.  Il  solo  esercizio  di  una  sauna  o  di  uno  studio  per
abbronzatura non  rientra  nell'attivita'  artigiana  dell'estetista.
L'esercizio dell'attivita' di solarium e' soggetto alle  disposizioni
del decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre  2010,  n.  41.
L'esercizio di una sauna non e' soggetto a requisiti professionali.». 
  10. Dopo il  comma  1  dell'art.  38  della  legge  provinciale  25
febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, e' inserito il  seguente
comma: 
    «1-bis. Per l'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 37,  comma
1, lettera f), e' riconosciuto quale requisito professionale anche il
diploma finale di un  corso  formativo  per  gelatiere  e  successiva
esperienza professionale. I contenuti e la durata del  corso  nonche'
la durata dell'esperienza professionale  richiesta  sono  determinati
dalla Giunta provinciale.». 
  11. Nel  testo  tedesco  del  comma  3  dell'art.  39  della  legge
provinciale 25 febbraio  2008,  n.  1,  la  parola:  «Frischbrot»  e'
sostituita dalle parole: «frischem Brot». 
  12. Il comma 4 dell'art. 41 della  legge  provinciale  25  febbraio
2008, n. 1, e' cosi' sostituito: 
    «4. La scelta di un'altra impresa di  spazzacamino  abilitata  e'
comunicata   dal   proprietario   dell'edificio,   dall'inquilino   o
dall'amministratore sia all'impresa uscente  che  all'amministrazione
comunale.». 
  13. Il comma 6 dell'art. 42 della  legge  provinciale  25  febbraio
2008, n. 1, e' cosi' sostituito: 
    «6. Le imprese artigiane iscritte per lo svolgimento di una  data
attivita' nel Registro delle imprese di un'altra regione  italiana  o
della provincia di Trento e che intendono stabilirsi  con  la  stessa
attivita' in provincia di Bolzano vengono iscritte nel Registro delle
imprese della Camera di commercio di Bolzano sulla  base  della  loro
iscrizione nel Registro delle imprese della regione  o  provincia  di
origine. Lo stesso vale per le abilitazioni all'esercizio in  proprio
dell'attivita'  concesse  dalle  competenti  autorita'  nelle   altre
regioni italiane.». 
  14. Dopo il  comma  7  dell'art.  42  della  legge  provinciale  25
febbraio 2008, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 8, 9, 10 e 11: 
    «8. L'assolvimento della formazione di maestro artigiano ai sensi
del titolo I, capo IV, abilita magnani e fabbri iscritti nel Registro
delle imprese all'esercizio delle funzioni  di  direttore  tecnico  e
coordinatore di saldatura ai sensi delle leggi 5  novembre  1971,  n.
1086, e 2 febbraio 1974, n. 64 - recepite nel decreto del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - nonche' ai sensi dell'art. 5
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla  legge  27
luglio 2004, n. 186. 
  9. Nel caso in cui norme dell'Unione europea o  statali  dispongano
che per l'esercizio di determinate  attivita'  o  per  l'utilizzo  di
certe materie prime o materiali siano necessari particolari requisiti
oppure specifici standard,  a  tali  disposizioni  puo'  essere  data
attuazione con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi
nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
  10. L'assolvimento della formazione di maestro artigiano  ai  sensi
del titolo I, capo IV,  abilita  i  maestri  artigiani  iscritti  nel
Registro delle imprese ad esercitare la funzione di direttore tecnico
ai sensi degli articoli 87 e 248 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  11. Le persone che ai sensi del titolo I, capo IV, sono in possesso
del diploma di  maestro  artigiano,  nelle  professioni  del  settore
edilizia e installazione, che  vanno  stabilite  con  delibera  della
Giunta provinciale, sono abilitate all'emissione delle certificazioni
sul  rendimento  energetico  nell'edilizia,  di  cui  alla  direttiva
2002/91/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  16  dicembre
2002 sul rendimento energetico nell'edilizia.». 
  15. Dopo la lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  43  della  legge
provinciale 25 febbraio  2008,  n.  1,  e  successive  modifiche,  e'
aggiunta la seguente lettera: 
    «e) violi le disposizioni di cui  al  titolo  II,  capo  II,  del
decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27.». 
  16. Dopo la lettera  f)  del  comma  2  dell'art.  43  della  legge
provinciale 25 febbraio  2008,  n.  1,  e  successive  modifiche,  e'
aggiunta la seguente lettera: 
    «g) chiunque eserciti le attivita' di cui al titolo  II  in  modo
ambulante o senza avere a disposizione  locali  idonei  ai  sensi  di
legge.». 
  17. L'alinea del comma 3 dell'art. 43 della  legge  provinciale  25
febbraio 2008, n. 1, e' cosi' sostituita: 
    «3. Sono puniti con una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
2.500 euro a 15.000 euro:». 
  18. Dopo la lettera  c)  del  comma  3  dell'art.  43  della  legge
provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e' aggiunta la seguente lettera: 
    «d)  le  imprese  che  non  garantiscono  la   presenza   di   un
responsabile tecnico o una responsabile tecnica.». 
  19. Il comma 6 dell'art. 45 della  legge  provinciale  25  febbraio
2008, n. 1, e' cosi' sostituito: 
    «6. Alle persone che al  momento  dell'entrata  in  vigore  della
presente legge svolgono una professione di cui al titolo  II  e  sono
iscritte nel Registro delle imprese  sono  riconosciuti  i  requisiti
professionali corrispondenti.». 
  20. Dopo il comma  14  dell'art.  45  della  legge  provinciale  25
febbraio 2008, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 15 e 16: 
    «15. Le imprese che  al  momento  dell'entrata  in  vigore  della
presente disposizione sono iscritte nel Registro delle  imprese  come
imprese svolgenti l'attivita' di "tecnico  d'auto"  vengono  iscritte
d'ufficio con l'attivita' di "meccatronico/meccatronica d'auto". 
  16. Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente
disposizione sono iscritte nel Registro delle  imprese  come  imprese
svolgenti  l'attivita'   di   "applicatore/applicatrice   di   unghie
artificiali"  vengono   iscritte   d'ufficio   con   l'attivita'   di
"onicotecnico/onicotecnica".». 
  21. I commi 5 e 6 dell'art. 32, il comma 2 dell'art. 39 e il  comma
12 dell'art. 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1,  sono
abrogati.