(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 10 luglio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) 1. L'articolo 44 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato. 2. Dopo l'articolo 44 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «Articolo 44-bis (Reimpiego dei residui vegetali provenienti da attivita' agricole e selvicolturali). - 1. Costituisce utilizzazione agricola il reimpiego, nell'ambito dei successivi cicli colturali, dei residui vegetali in qualita' di ammendanti, ottenuti anche attraverso l'abbruciamento controllato in sito, di paglia, sfalci e potature, nonche' di altro materiale agricolo o forestale di origine naturale non pericoloso. 2. Tali pratiche devono essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dall'art. 43, nonche' dalle norme per la prevenzione degli incendi boschivi contenute nel Regolamento di cui all'articolo 48.» 3. Al comma 11 dell'articolo 52 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dagli articoli 42 comma 2 e 44 comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 42 comma 2».