(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
                  Liguria n. 11 del 10 luglio 2013) 
 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifiche alla legge regionale  22  gennaio  1999,  n.  4  (Norme  in
  materia di foreste e di assetto idrogeologico) 
  1. L'articolo 44 della l.r. 4/1999 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e' abrogato. 
  2. Dopo l'articolo 44 della l.r. 4/1999 e successive  modificazioni
ed integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «Articolo 44-bis (Reimpiego dei residui vegetali  provenienti  da
attivita' agricole e selvicolturali). - 1. Costituisce  utilizzazione
agricola il reimpiego, nell'ambito dei  successivi  cicli  colturali,
dei residui  vegetali  in  qualita'  di  ammendanti,  ottenuti  anche
attraverso l'abbruciamento controllato in sito, di paglia,  sfalci  e
potature, nonche' di altro materiale agricolo o forestale di  origine
naturale non pericoloso. 
  2. Tali pratiche devono essere  eseguite  nel  rispetto  di  quanto
disposto dall'art. 43, nonche' dalle norme per la  prevenzione  degli
incendi boschivi contenute nel Regolamento di cui all'articolo 48.» 
  3. Al comma 11 dell'articolo 52  della  l.r.  4/1999  e  successive
modificazioni ed integrazioni, le parole: «dagli articoli 42 comma  2
e 44 comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 42 comma
2».