(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 24 luglio 2013) Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 48/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti parco di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni. 4-ter. Gli enti parco di cui al comma 4-bis riducono i costi complessivi dei loro apparati amministrativi, con esclusione dei costi legati alle attivita' istituzionali di tutela, di conoscenza, di valorizzazione e di fruizione del parco; a tale scopo la giunta regionale e gli enti parco, entro il 30 settembre 2013, individuano le opportune forme di razionalizzazione della spesa sia all'interno del singolo ente sia a livello di sistema delle aree protette, anche mediante servizi centralizzati svolti da un singolo ente o dalla Regione stessa sulla base di apposite convenzioni. 4-quater. Al fine di cui al comma 4-bis si tiene conto: a) delle riduzioni di spesa gia' conseguite negli anni 2010/2011, anche in attuazione delle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica per la riduzione della spesa contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con particolare riferimento alla riduzione delle spese relative agli organi direttivi degli enti parco; b) del maggior costo derivante da funzioni ulteriori attribuite agli enti parco da disposizioni legislative a far data dal 2009 con copertura limitata delle relative spese, con particolare riferimento alle funzioni in tema di biodiversita', di rete escursionistica, di gestione delle foreste regionali; c) del maggior costo derivante dal trasferimento di personale proveniente dalle soppresse comunita' montane per effetto dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011) e successive modificazioni ed integrazioni; d) delle economie derivanti dalla riduzione di almeno il 20 per cento delle dotazioni organiche vigenti al 1° gennaio 2013.». 2. I commi 6 e 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 48/2012 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.