(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 21 del 1° agosto 2013) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Tirocini 1. La Regione, considerata rilevante per le scelte professionali la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela e promuove il tirocinio non curriculare allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo del tirocinante. 2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. 3. Il tirocinio non curriculare puo' essere svolto presso soggetti pubblici e privati e si distingue in: a) tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilita' dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi; b) tirocinio di inserimento al lavoro, destinato ai soggetti inoccupati; c) tirocinio di reinserimento al lavoro, avente come destinatari, principalmente, i soggetti disoccupati e i lavoratori in mobilita', nonche' i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali; d) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1999, n. 68, persone svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 4. Il tirocinio non curriculare e' soggetto alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 5. La Regione promuove, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e l'universita', lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle universita' e degli istituti scolastici, nonche' quelli inseriti in percorsi di istruzione e formazione professionale. 6. La Regione promuove, altresi', la realizzazione di tirocini estivi di orientamento a favore di studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Universita' o un istituto scolastico e formativo, con fini orientativi e di addestramento. 7. Ai tirocini non curriculari attivati in favore dei cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge. 8. La Regione disciplina con provvedimento della Giunta regionale le modalita' di attivazione dei tirocini formativi e di orientamento di cui al comma 6, nonche' quelli rivolti ai lavoratori stranieri non comunitari, promossi nel rispetto della normativa nazionale in materia.