(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Molise n. 21 del 1° agosto 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Tirocini 
 
  1. La Regione, considerata rilevante per le scelte professionali la
conoscenza diretta  del  mondo  del  lavoro,  tutela  e  promuove  il
tirocinio non curriculare allo scopo di favorire l'arricchimento  del
bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali  e
l'inserimento o il reinserimento lavorativo del tirocinante. 
  2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro  e
di formazione in situazione che non si configura come un rapporto  di
lavoro. 
  3. Il tirocinio non curriculare puo' essere svolto presso  soggetti
pubblici e privati e si distingue in: 
    a)  tirocinio  formativo  e  di  orientamento,   finalizzato   ad
agevolare le scelte professionali e l'occupabilita' dei  giovani  nel
percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a
diretto contatto con il  mondo  del  lavoro.  I  destinatari  sono  i
soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e  non  oltre
12 mesi; 
    b) tirocinio di inserimento  al  lavoro,  destinato  ai  soggetti
inoccupati; 
    c) tirocinio di reinserimento al lavoro, avente come destinatari,
principalmente, i soggetti disoccupati e i lavoratori  in  mobilita',
nonche' i lavoratori sospesi in regime di  cassa  integrazione  sulla
base di specifici accordi in attuazione delle  politiche  attive  del
lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali; 
    d)   tirocini    di    orientamento    e    formazione    o    di
inserimento/reinserimento in favore di disabili di  cui  all'articolo
1, comma 1, della legge 23 marzo 1999, n. 68, persone svantaggiate di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' richiedenti  asilo  e
titolari di protezione internazionale. 
  4. Il tirocinio non  curriculare  e'  soggetto  alla  comunicazione
obbligatoria prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
28 novembre 1996, n. 608. 
  5. La Regione promuove, anche attraverso accordi con le istituzioni
scolastiche e l'universita', lo  sviluppo  dei  tirocini  curriculari
inclusi nei piani  di  studio  delle  universita'  e  degli  istituti
scolastici, nonche' quelli  inseriti  in  percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale. 
  6. La Regione promuove,  altresi',  la  realizzazione  di  tirocini
estivi di orientamento a favore di studenti regolarmente iscritti  ad
un ciclo di studi presso l'Universita' o  un  istituto  scolastico  e
formativo, con fini orientativi e di addestramento. 
  7. Ai tirocini non curriculari attivati  in  favore  dei  cittadini
comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, si
applicano le disposizioni di cui alla presente legge. 
  8. La Regione disciplina con provvedimento della  Giunta  regionale
le modalita' di attivazione dei tirocini formativi e di  orientamento
di cui al comma 6, nonche' quelli rivolti ai lavoratori stranieri non
comunitari,  promossi  nel  rispetto  della  normativa  nazionale  in
materia.