(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2013) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16; Vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8; Visto il regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23 - 6145 del 23 luglio 2013; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Integrazioni all'art. 1 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R 1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalita' per l'attivita' di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonche' requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)), e' aggiunto, infine, il seguente: «1-bis. Per strutture ricettive di cui al comma 1 si intendono quelle situate nei territori montani di cui all'art. 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).».