(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
                 Piemonte n. 30 del 25 luglio 2013) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16; 
  Vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8; 
  Visto il regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23 - 6145  del  23
luglio 2013; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
Integrazioni all'art. 1 del regolamento regionale 11 marzo  2011,  n.
                                 1/R 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del regolamento regionale  11  marzo
2011, n. 1/R (Requisiti e modalita' per l'attivita' di gestione delle
strutture ricettive alpinistiche nonche' requisiti tecnico-edilizi ed
igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Articolo 17 legge
regionale 18 febbraio 2010, n. 8)), e' aggiunto, infine, il seguente:
«1-bis. Per strutture ricettive di cui al comma 1 si intendono quelle
situate nei territori montani di cui all'art. 2 della legge regionale
2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).».