(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise - Edizione straordinaria n. 20) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 1. All'art. 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunita' Montane) sono apportate le seguenti modifiche: a) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il fondo della montagna e le eventuali risorse aggiuntive di cofinanziamento regionale sono destinate secondo le finalita' di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in base ad appositi programmi o progetti di investimento. Tali fondi sono ripartiti dalla Giunta regionale tra le unioni di comuni e tra le forme associative costituite ai sensi della presente legge, se presenti, oppure tra i comuni montani.»; b) Il comma 4 e' abrogato; c) Il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nelle more delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 10, le risorse del fondo della montagna ed eventuali altre risorse stanziate dalla Regione affluiscono anche nelle contabilita' delle predette gestioni e sono destinate anche alla copertura delle spese correnti, limitatamente alle spese per il personale ed a quelle strettamente di gestione degli uffici e dei servizi e sono ripartite dalla Giunta regionale con riferimento unicamente al personale in servizio effettivo presso gli enti comunitari in liquidazione.».