(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
        della Regione Molise - Edizione straordinaria n. 20) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
   Modifiche all'art. 12 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 
 
  1. All'art. 12 della legge regionale 24 marzo  2011,  n.  6  (Norme
sull'organizzazione   dell'esercizio   di    funzioni    e    compiti
amministrativi  a  livello  locale.  Soppressione   delle   Comunita'
Montane) sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) Il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Il  fondo  della
montagna  e  le  eventuali  risorse  aggiuntive  di   cofinanziamento
regionale sono destinate secondo le finalita' di cui all'art. 1 della
legge 31  gennaio  1994,  n.  97  (Nuove  disposizioni  per  le  zone
montane), in base ad appositi programmi o progetti  di  investimento.
Tali fondi sono ripartiti dalla Giunta regionale  tra  le  unioni  di
comuni e tra le forme associative costituite ai sensi della  presente
legge, se presenti, oppure tra i comuni montani.»; 
    b) Il comma 4 e' abrogato; 
    c) Il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  Nelle  more  delle
gestioni liquidatorie di cui all'art. 10, le risorse del fondo  della
montagna  ed  eventuali  altre  risorse   stanziate   dalla   Regione
affluiscono anche nelle contabilita' delle predette gestioni  e  sono
destinate anche alla copertura delle  spese  correnti,  limitatamente
alle spese per il personale ed  a  quelle  strettamente  di  gestione
degli uffici e dei servizi e sono ripartite  dalla  Giunta  regionale
con riferimento unicamente al personale in servizio effettivo  presso
gli enti comunitari in liquidazione.».