(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 21 agosto 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge  regionale  22  aprile  2002,  n.  12  e  successive
modifiche ed integrazioni "Disciplina organica dell'artigianato"; 
  Visto il "Testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia
di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano", emanato
con proprio decreto  25  gennaio  2012,  n.  033/Pres.  e  successive
modifiche ed integrazioni, in seguito "Testo unico"; 
  Visto l'art. 2, comma 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale
(Legge finanziaria 2013)", ai sensi del quale sono sospesi i  termini
di presentazione delle  domande  di  contributo  relative  ai  canali
delegati al CATA e all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del
Friuli Venezia Giulia a causa della carenza delle risorse finanziarie
per  gli  anni  2013  -  2015  ed  e',  altresi',  disposto  che  con
deliberazione della Giunta regionale sono individuati, tra l'altro, i
termini iniziali e finali  per  la  presentazione  delle  domande  di
contributo suddette; 
  Visto l'art. 39, commi 1 e 3 della legge regionale 4  aprile  2013,
n.  4  "Incentivi  per  il  rafforzamento   e   il   rilancio   della
competitivita' delle microimprese e delle piccole e medie imprese del
Friuli Venezia Giulia e modifiche  alle  leggi  regionale  12/2002  e
7/2011 in materia di artigianato e alla legge 2/2002  in  materia  di
turismo" ai sensi dei quali, a  partire  dall'1  gennaio  2014,  sono
delegate  al  CATA  le   funzioni   amministrative   concernenti   la
concessione degli incentivi prima gestiti dalle Camere  di  Commercio
concernenti: 
    l'artigianato artistico,  tradizionale  e  dell'abbigliamento  su
misura; 
    l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la  qualita',  la
certificazione  dei  prodotti,  l'organizzazione  aziendale   ed   il
miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro; 
    l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori  di  lavori
pubblici; 
    la successione dell'impresa artigiana; 
    le nuove imprese artigiane; 
  Ritenuto di procedere all'adeguamento del Testo unico  per  attuare
l'estensione della delega al CATA, cosi'  come  previsto  dal  citato
art. 39, commi 1 e 3 della legge regionale n. 4/2013; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n.  708  di  data  11
aprile 2013 con la quale sono stati individuati nel 15 maggio 2013  e
nel  30  settembre  2013  il  termine  iniziale  e  finale   per   la
presentazione delle domande di contributo per i  canali  contributivi
delegati al CATA, in attuazione dell'art. 2,  comma  59  della  legge
regionale 27/2012; 
  Considerato che le  imprese  artigiane  che  hanno  partecipato  ad
eventi e manifestazioni fieristiche dal 1° febbraio al 15 maggio  non
hanno  potuto  presentare  le  domande  di  contributo,  prima  della
partecipazione a tali eventi,  stante  la  sospensione  prevista  dal
citato art. 2, comma 59 della legge regionale 27/2012; 
  Ritenuto  opportuno  prevedere  una  disposizione  transitoria  che
consenta la finanziabilita' delle  partecipazioni  a  mostre,  fiere,
esposizioni e manifestazioni commerciali ed estere di cui  al  Titolo
II, capo III del Testo unico avvenute nel periodo 1°  febbraio  -  14
maggio 2013; 
  Ritenuto opportuno, al fine di  ridurre  in  modo  significativo  i
termini  per  la   conclusione   del   procedimento   amministrativo,
modificare le  procedure  per  la  concessione  ed  erogazione  degli
incentivi di cui al Titolo II, Capi III,  V  e  X  del  Testo  unico,
prevedendo che le imprese presentino contestualmente  la  domanda  di
contributo e la rendicontazione della spesa; 
  Ritenuto infine opportuno adottare  alcuni  interventi  correttivi,
per risolvere  alcuni  problemi  emersi  durante  il  primo  anno  di
applicazione del Testo unico; 
  Visto il testo del "Regolamento recante modifiche  al  Testo  unico
delle  disposizioni  regolamentari  in   materia   di   incentivi   e
finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del
Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n.  33"  predisposto  dalla
Direzione centrale attivita' produttive; 
  Ritenuto di emanare il suddetto regolamento; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7,  concernente  "Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso"; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente
ad oggetto "Determinazione  della  forma  di  governo  della  Regione
Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi
dell'art. 12 dello Statuto di autonomia"; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1342 di data 26
luglio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento  recante  modifiche  al  Testo  unico
delle  disposizioni  regolamentari  in   materia   di   incentivi   e
finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del
Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33" nel  testo  allegato
al  presente  decreto  di  cui   costituisce   parte   integrante   e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto verra' pubblicato sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI