(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39  -
               Suppl. ord. n. 1 - del 23 agosto 2013) 
 
                          REGIONE SICILIANA 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Contributi in favore di enti 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 128 della legge regionale 12  maggio  2010,
n. 11 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i soggetti gia'  destinatari
di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici
contributi,  ove  presentino  istanza  e  abbiano  i  requisiti   per
l'accesso ai contributi di cui al presente articolo,  possono  essere
prioritariamente beneficiari di un  sostegno  economico,  nei  limiti
delle  disponibilita'  finanziarie  previste   nel   bilancio   della
Regione.". 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 128 della legge  regionale  12  maggio
2010, n. 11 e successive modifiche ed  integrazioni  e'  inserito  il
seguente: 
  "3-bis.   Ai   fini   del   riconoscimento,   dell'attribuzione   e
dell'erogazione del contributo gli enti presentano: 
    a) una relazione dettagliata relativa alla  struttura  dell'ente,
al numero del personale occupato, ai curricula degli operatori  e  di
tutto il personale nonche' dei singoli  componenti  degli  organi  di
amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di  gestione  del
triennio precedente; 
    b) l'elenco di tutte  le  entrate  e  finanziamenti  a  qualsiasi
titolo ottenuti  dall'ente,  specificando  dettagliatamente  sia  nel
preventivo  che  nel  consuntivo  la  finalizzazione  del  contributo
regionale  ed,  in  particolare,  gli  eventuali   altri   contributi
provenienti da altri enti erogatori.  E',  altresi',  specificata  la
denominazione  degli  altri  soggetti  erogatori  e  l'entita'  degli
importi ricevuti; 
    c) il bilancio degli ultimi tre anni; 
    d)  una  relazione  analitica  dell'attivita'  per  la  quale  e'
richiesto il finanziamento, che consenta il giudizio analitico  della
congruita' della spesa; 
    e)  una  dichiarazione  di  inesistenza  di  incompatibilita'   o
conflitto di interesse secondo la normativa vigente.". 
  3. Al comma 4 dell'art. 128 della legge regionale 12  maggio  2010,
n. 11 e successive modifiche ed integrazioni le parole  "all'allegato
"1" della" sono sostituite dalla parola "alla". 
  4. Dopo il comma 8 dell'art. 128 della legge  regionale  12  maggio
2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni  sono  inseriti  i
seguenti commi: 
  "8-bis. Per le finalita' del presente  articolo  e'  istituito  nel
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, dipartimento
regionale del bilancio e  del  tesoro  -  Ragioneria  generale  della
Regione un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in
favore di soggetti beneficiari di  un  sostegno  economico,  con  una
dotazione complessiva di 6.500 migliaia di  euro,  da  ripartire  con
decreto dell'Assessore  regionale  per  l'economia,  previa  delibera
della Giunta regionale, ai dipartimenti  competenti  per  materia.  I
contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilita'
finanziaria iscritta nel bilancio  della  Regione,  della  congruita'
della spesa e della  validita'  sociale  e  culturale  della  stessa,
sottoposta alle valutazioni da  effettuarsi  a  cura  di  commissioni
nominate  da  parte  degli  Assessori  regionali   dei   dipartimenti
competenti (Beni culturali e identita' siciliana; Famiglia, politiche
sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilita'; Istruzione e formazione
professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo,  sport
e   spettacolo).   L'erogazione   del   contributo   e'   subordinata
all'acquisizione dell'informativa antimafia secondo  le  disposizioni
di legge vigenti. 
  8-ter. La Giunta regionale approva lo schema di avviso generale  di
selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede
alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso  contiene  le  modalita'
attuative contenute nel presente articolo  e  indica  i  dipartimenti
regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di  settore
previsti  dalla  vigente  legislazione  regionale.  Ai   dipartimenti
competenti devono pervenire,  entro  30  giorni  dalla  pubblicazione
dell'avviso, i documenti previsti dal presente articolo,  debitamente
redatti e sottoscritti dal legale rappresentante degli enti. 
  8-quater.  Per  l'anno  2013,  in  considerazione  della   funzione
strumentale che svolgono alcuni enti dell'area del disagio sociale  e
della disabilita', le relative istanze devono essere presentate entro
quindici giorni  dall'avviso  e  le  istruttorie  di  concessione  di
contributi sono definite entro il termine di  quindici  giorni  dalla
presentazione delle stesse. 
  8-quinquies. E' fatto obbligo alla Giunta regionale  di  pubblicare
sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli  enti
beneficiari dei  contributi,  con  il  relativo  importo,  il  giorno
successivo all'approvazione del decreto.". 
  5. La Giunta regionale adotta  gli  atti  di  cui  al  comma  8-ter
dell'art.  128  della  legge  regionale  12  maggio  2010,  n.  11  e
successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni  dalla  data
di pubblicazione della presente legge. 
  6. Per le finalita'  del  presente  articolo  e'  autorizzata,  per
l'esercizio finanziario 2013, la spesa complessiva di 6.500  migliaia
di euro, cui si provvede  con  parte  delle  disponibilita'  dell'UPB
4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001  del  bilancio  della
Regione per l'esercizio finanziario medesimo.