(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 - Suppl. ord. n. 1 - del 23 agosto 2013) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Contributi in favore di enti 1. Il comma 2 dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: "2. Oltre agli enti di cui al comma 1, i soggetti gia' destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ove presentino istanza e abbiano i requisiti per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, possono essere prioritariamente beneficiari di un sostegno economico, nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste nel bilancio della Regione.". 2. Dopo il comma 3 dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e' inserito il seguente: "3-bis. Ai fini del riconoscimento, dell'attribuzione e dell'erogazione del contributo gli enti presentano: a) una relazione dettagliata relativa alla struttura dell'ente, al numero del personale occupato, ai curricula degli operatori e di tutto il personale nonche' dei singoli componenti degli organi di amministrazione e un elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente; b) l'elenco di tutte le entrate e finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuti dall'ente, specificando dettagliatamente sia nel preventivo che nel consuntivo la finalizzazione del contributo regionale ed, in particolare, gli eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori. E', altresi', specificata la denominazione degli altri soggetti erogatori e l'entita' degli importi ricevuti; c) il bilancio degli ultimi tre anni; d) una relazione analitica dell'attivita' per la quale e' richiesto il finanziamento, che consenta il giudizio analitico della congruita' della spesa; e) una dichiarazione di inesistenza di incompatibilita' o conflitto di interesse secondo la normativa vigente.". 3. Al comma 4 dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni le parole "all'allegato "1" della" sono sostituite dalla parola "alla". 4. Dopo il comma 8 dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni sono inseriti i seguenti commi: "8-bis. Per le finalita' del presente articolo e' istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione un apposito fondo destinato al finanziamento di contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico, con una dotazione complessiva di 6.500 migliaia di euro, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, ai dipartimenti competenti per materia. I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilita' finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruita' della spesa e della validita' sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti (Beni culturali e identita' siciliana; Famiglia, politiche sociali e lavoro; Infrastrutture e mobilita'; Istruzione e formazione professionale; Risorse agricole e alimentari; Salute; Turismo, sport e spettacolo). L'erogazione del contributo e' subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia secondo le disposizioni di legge vigenti. 8-ter. La Giunta regionale approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalita' attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale. Ai dipartimenti competenti devono pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i documenti previsti dal presente articolo, debitamente redatti e sottoscritti dal legale rappresentante degli enti. 8-quater. Per l'anno 2013, in considerazione della funzione strumentale che svolgono alcuni enti dell'area del disagio sociale e della disabilita', le relative istanze devono essere presentate entro quindici giorni dall'avviso e le istruttorie di concessione di contributi sono definite entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle stesse. 8-quinquies. E' fatto obbligo alla Giunta regionale di pubblicare sul sito ufficiale della Regione siciliana la graduatoria degli enti beneficiari dei contributi, con il relativo importo, il giorno successivo all'approvazione del decreto.". 5. La Giunta regionale adotta gli atti di cui al comma 8-ter dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 6. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa complessiva di 6.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.