(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 79 del 21 agosto 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione Abruzzo garantisce il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, il recupero ed il restauro conservativo degli immobili in disuso nei borghi antichi e nei centri storici minori, anche abbandonati o parzialmente spopolati, nonche' la promozione di nuove forme di ricettivita' per valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio regionale rurale ed urbano, attraverso il modello abruzzese di ospitalita' diffusa rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano e architettonico dal forte carattere identitario. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione Abruzzo individua, promuove, valorizza ed incentiva il modello abruzzese di ospitalita' diffusa mediante il riconoscimento e la disciplina della struttura ricettiva denominata «albergo diffuso».