(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Abruzzo n. 79 del 21 agosto 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione Abruzzo garantisce il miglior utilizzo del patrimonio
edilizio esistente, il recupero ed  il  restauro  conservativo  degli
immobili in disuso nei borghi antichi e nei  centri  storici  minori,
anche abbandonati o parzialmente spopolati, nonche' la promozione  di
nuove forme di ricettivita' per valorizzare  la  fruizione  turistica
dei  beni  naturalistici,  ambientali  e  culturali  del   territorio
regionale rurale  ed  urbano,  attraverso  il  modello  abruzzese  di
ospitalita' diffusa rivolto ad una domanda interessata a  soggiornare
in  un  contesto  urbano  e  architettonico   dal   forte   carattere
identitario. 
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  la  Regione  Abruzzo
individua, promuove, valorizza ed incentiva il modello  abruzzese  di
ospitalita' diffusa mediante il riconoscimento e la disciplina  della
struttura ricettiva denominata «albergo diffuso».