(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                                Adige 
                  n. 39/I-II del 24 settembre 2013) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Distribuzione del gas naturale 
 
  1. Nel rispetto di quanto sancito dallo Statuto  speciale  e  dalle
norme di attuazione, alla Provincia autonoma di  Bolzano  compete  la
definizione degli indirizzi di sviluppo delle reti  di  distribuzione
del gas naturale sul proprio territorio. Nella Provincia autonoma  di
Bolzano il servizio pubblico di distribuzione  del  gas  naturale  si
svolge in maniera uniforme su tutto il territorio provinciale. 
  2.  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  recepisce   direttamente,
nell'ambito delle  proprie  competenze,  le  funzioni  ed  i  compiti
trasferiti dalla normativa statale alle autorita' competenti  nonche'
assume il ruolo e le funzioni di stazione appaltante. 
  3. La Giunta  provinciale  nel  rispetto  dei  principi  di  libera
concorrenza, trasparenza, efficacia ed  economicita',  imparzialita',
pubblicita', proporzionalita' e  non  discriminazione  stabilisce  in
accordo con il Consiglio dei comuni quanto segue: 
    a) i presupposti per  lo  svolgimento  nonche'  le  modalita'  di
espletamento  delle  gare   per   l'affidamento   del   servizio   di
distribuzione del gas naturale; 
    b) il bando e  il  disciplinare  di  gara,  i  requisiti  per  la
partecipazione alla gara e il contratto  di  servizio  tipo  relativo
all'attivita' di distribuzione di gas naturale; 
    c) le linee guida con i criteri e le modalita' operative  per  la
determinazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione
del gas naturale. 
  4. I comuni proprietari degli  impianti  di  distribuzione  possono
cederli al gestore d'ambito  subentrante.  Negli  altri  casi,  fatta
eccezione per le pure societa' patrimoniali delle reti, la proprieta'
degli  impianti  di  distribuzione  e'  ceduta  al  gestore  d'ambito
subentrante.