(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione 
   Friuli-Venezia Giulia nel suppl. ord. n. 28 del 31 luglio 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                Disposizioni di carattere finanziario 
 
  1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge regionale  8  agosto
2007, n. 21 (Norme in materia  di  programmazione  finanziaria  e  di
contabilita' regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di
710.302.615,67  euro  -  iscritto  tra  le   entrate   nel   bilancio
pluriennale per gli anni 2013-2015 e nel bilancio per l'anno 2013, in
applicazione dell'art. 12, comma 5, della legge regionale n.  21/2007
- e'  aggiornato,  in  base  ai  risultati  accertati  alla  chiusura
dell'esercizio 2012, nell'importo di  828.065.964,58  euro,  con  una
differenza in aumento di 117.763.348,91 euro,  di  cui  57.349.158,23
euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la  tabella
A1. 
  2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte
le variazioni alle unita' di bilancio  e  ai  capitoli  di  cui  alla
annessa tabella A2 relativa alle maggiori entrate regionali. 
  3. Negli  stati  di  previsione  dell'entrata  e  della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno
2013 sono introdotte le variazioni  alle  unita'  di  bilancio  e  ai
capitoli di cui alla annessa tabella A3 relativa alla  iscrizione  di
assegnazioni vincolate. 
  4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e
annuale e' iscritto il «Fondo compensativo per il mancato ricorso  al
mercato  finanziario»,  finalizzato  a  neutralizzare   gli   effetti
derivanti dal mancato  esercizio  dell'opzione  di  erogazione  delle
somme oggetto dei contratti di  mutuo  stipulati  dalla  Regione  con
Cassa depositi e prestiti SpA in  base  alle  autorizzazioni  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 21/2007. 
  5. Con congruo anticipo entro l'esercizio di scadenza dei contratti
di mutuo, la Giunta regionale, valutati il fabbisogno di cassa e  gli
equilibri del bilancio regionale, determina con propria deliberazione
l'impiego del Fondo.