(Pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
           Giulia nel supp. ord. n. 29 del 7 agosto 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
     Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 7/1988 
 
  1.  L'articolo  21  della  legge  regionale  1  marzo  1988,  n.  7
(Ordinamento   ed    organizzazione    del    Consiglio    regionale,
dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), e' sostituito
dal seguente: 
  «Art.  21  -  1.  Il  Presidente  della  Regione  attribuisce  agli
Assessori gli incarichi con la preposizione alle Direzioni centrali e
determina contestualmente la loro  denominazione  in  relazione  alle
materie assegnate. 
  2. La preposizione e' unitaria  per  ciascuna  Direzione  centrale,
fatta salva la facolta' del Presidente della Regione di riservarsi la
trattazione degli affari di competenza di uno o piu' Servizi. 
  3. Per Assessorato intendesi il complesso degli uffici ai quali  e'
preposto l'Assessore. 
  4. In caso di  assenza  o  impedimento,  anche  funzionale,  di  un
Assessore, le relative funzioni  sono  svolte  dal  Presidente  della
Regione o dall'Assessore da lui delegato.».