(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
         Regione Friuli-Venezia Giulia del 18 settembre 2013 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 11  ottobre  2012  n.  20  «Norme  per  il
benessere e la  tutela  degli  animali  di  affezione»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 8, commi 6 e 7, della legge regionale 8 aprile 2013 n.
5; 
  Visto l'art. 14, comma 2 della legge regionale 26 luglio  2013,  n.
6; 
  Visti: 
    il comma  1  dell'art.  6  della  legge  regionale  20/2012,  che
prevede: «Presso la  Direzione  centrale  competente  in  materia  di
tutela della salute e' tenuto un elenco al quale  possono  richiedere
l'iscrizione le  associazioni  e  gli  enti,  aventi  sede  legale  o
operativa nella  regione,  le  cui  finalita'  rientrino  fra  quelle
previste dalla presente legge»; 
    il comma 1-bis dell'art. 6 della  legge  regionale  20/2012,  che
prevede: «Con regolamento regionale  sono  disciplinati  i  requisiti
delle associazioni e degli enti, le modalita' per l'iscrizione  e  la
tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui al comma 1»; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  1507  del  30
agosto 2013; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento   recante   i   requisiti   delle
associazioni e degli enti, le modalita' per l'iscrizione e la  tenuta
dell'elenco presso la Direzione centrale  di  cui  all'art.  6  della
legge regionale 20/2012 (Norme per il benessere  e  la  tutela  degli
animali di affezione)»  nel  testo  allegato  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI 
 
(Omissis).