(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 18 settembre 2013 IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 «Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 8, commi 6 e 7, della legge regionale 8 aprile 2013 n. 5; Visto l'art. 14, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6; Visti: il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 20/2012, che prevede: «Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e' tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede legale o operativa nella regione, le cui finalita' rientrino fra quelle previste dalla presente legge»; il comma 1-bis dell'art. 6 della legge regionale 20/2012, che prevede: «Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalita' per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui al comma 1»; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 30 agosto 2013; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalita' per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui all'art. 6 della legge regionale 20/2012 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI (Omissis).