(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 I/II del 13 agosto 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e abrogazione dell'art. 25 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25. 1. Ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca e' autorizzata, rispetto all'importo di 215.881.000 euro stabilito per l'anno 2013 dall'art. 25 della legge provinciale n. 25 del 2012: a) per l'anno 2014, in 212.866,000 euro; b) per l'anno 2015, in 205.365,000 euro; c) per l'anno 2016, in 199.739,000 euro. 2. La spesa prevista dal comma 1 include le risorse da destinare al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione in materia di riorganizzazione e di efficienza gestionale desumibili dall'art. 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e dall'art. 2, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 e le quote da versare per la partecipazione del proprio personale ai fondi sanitari integrativi. 3. Ai sensi dell'art. 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016 per il personale del comparto scuola e' autorizzata, rispetto all'importo di 490.631,403 euro per l'anno 2013 stabilito dall'art. 25 della legge provinciale n. 25 del 2012: a) per l'anno 2014, in 489.949,000 euro; b) per l'anno 2015 in 487.449,000 euro; c) per l'anno 2016 in 487.449,000 euro. 4. La spesa prevista dal comma 3 include le risorse da destinare al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione in materia di riorganizzazione e di efficienza gestionale desumibili dall'art. 1, comma 7, della legge provinciale n. 23 del 2007, e dall'art. 2, comma 4, della legge provinciale n. 11 del 2006 e le quote da versare per la partecipazione del proprio personale ai fondi sanitari integrativi. 5. Per garantire un efficace funzionamento delle attivita' di supporto nella scuola e nella formazione, la Giunta provinciale puo' utilizzare per l'anno scolastico 2013-2014 risorse pari alla quota B) del Fondo per il miglioramento dei servizi scolastici gia' disciplinato dall'art. 76 CCPL 17 ottobre 2003, in favore del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici del personale dell'infanzia e del personale della formazione professionale della Provincia. Le somme sono assegnate ricorrendo agli istituti disciplinati nell'ultimo accordo FOREG stipulato prima della data di entrata in vigore di questo comma. 6. Il comma 3 dell'art. 93 della legge provinciale sulla scuola e' sostituito dal seguente: «3. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal regolamento, dopo l'espletamento da parte della Provincia delle procedure di cui al comma 2, il dirigente dell'istituzione scolastica puo' stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima annuale, aventi decorrenza non anteriore alla data di inizio delle lezioni, per la copertura dei posti non coperti con le predette procedure. Resta ferma la specifica disciplina prevista dall'art. 95-bis.». 7. L'art. 25 della legge provinciale n. 25 del 2012, relativo alla fissazione del limite di spesa per il personale provinciale, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014. 8. Per i fini dell'art. 67-bis, comma 5, della legge sul personale della Provincia, nell'ambito della spesa prevista dal comma 1, e' autorizzata, in relazione all'attivazione del servizio di elisoccorso continuato, la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 100.000 euro per l'anno 2015 e per gli anni successivi.