(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale 
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 I/II del 13 agosto 2013) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Fissazione del  limite  di  spesa  per  il  personale  provinciale  e
  abrogazione dell'art. 25 della legge provinciale 27 dicembre  2012,
  n. 25. 
  1. Ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997,  n.
7 (legge sul personale della Provincia), la spesa sui  bilanci  degli
esercizi  finanziari  2014,  2015  e  2016  per  tutto  il  personale
appartenente al comparto autonomie locali e al  comparto  ricerca  e'
autorizzata, rispetto all'importo di 215.881.000 euro  stabilito  per
l'anno 2013 dall'art. 25 della legge provinciale n. 25 del 2012: 
    a) per l'anno 2014, in 212.866,000 euro; 
    b) per l'anno 2015, in 205.365,000 euro; 
    c) per l'anno 2016, in 199.739,000 euro. 
  2. La spesa prevista dal comma 1 include le risorse da destinare al
raggiungimento degli obiettivi  dell'amministrazione  in  materia  di
riorganizzazione e di efficienza gestionale desumibili  dall'art.  1,
comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e dall'art.
2, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre  2006,  n.  11  e  le
quote da versare per la partecipazione del proprio personale ai fondi
sanitari integrativi. 
  3. Ai sensi dell'art. 85 della legge provinciale 7 agosto 2006,  n.
5 (legge provinciale  sulla  scuola),  la  spesa  sui  bilanci  degli
esercizi finanziari 2014, 2015, 2016 per il  personale  del  comparto
scuola e' autorizzata, rispetto all'importo di 490.631,403  euro  per
l'anno 2013 stabilito dall'art. 25 della legge provinciale n. 25  del
2012: 
    a) per l'anno 2014, in 489.949,000 euro; 
    b) per l'anno 2015 in 487.449,000 euro; 
    c) per l'anno 2016 in 487.449,000 euro. 
  4. La spesa prevista dal comma 3 include le risorse da destinare al
raggiungimento degli obiettivi  dell'amministrazione  in  materia  di
riorganizzazione e di efficienza gestionale desumibili  dall'art.  1,
comma 7, della legge provinciale n. 23 del 2007, e dall'art. 2, comma
4, della legge provinciale n. 11 del 2006 e le quote da  versare  per
la  partecipazione  del   proprio   personale   ai   fondi   sanitari
integrativi. 
  5. Per garantire  un  efficace  funzionamento  delle  attivita'  di
supporto nella scuola e nella formazione, la Giunta provinciale  puo'
utilizzare per l'anno scolastico 2013-2014 risorse pari alla quota B)
del  Fondo  per  il  miglioramento  dei   servizi   scolastici   gia'
disciplinato dall'art.  76  CCPL  17  ottobre  2003,  in  favore  del
personale ausiliario, tecnico e  amministrativo  (ATA)  e  assistente
educatore  delle  scuole  ed  istituti  di  istruzione  elementare  e
secondaria, del personale insegnante e  dei  coordinatori  pedagogici
del  personale  dell'infanzia  e  del  personale   della   formazione
professionale della Provincia. Le  somme  sono  assegnate  ricorrendo
agli istituti disciplinati nell'ultimo accordo FOREG stipulato  prima
della data di entrata in vigore di questo comma. 
  6. Il comma 3 dell'art. 93 della legge provinciale sulla scuola  e'
sostituito dal seguente: «3. Fatto salvo quanto diversamente previsto
dal regolamento, dopo l'espletamento da parte della  Provincia  delle
procedure di cui al comma 2, il dirigente dell'istituzione scolastica
puo' stipulare contratti di lavoro  a  tempo  determinato  di  durata
massima annuale, aventi decorrenza non anteriore alla data di  inizio
delle lezioni, per la copertura dei posti non coperti con le predette
procedure. Resta ferma la  specifica  disciplina  prevista  dall'art.
95-bis.». 
  7. L'art. 25 della legge provinciale n. 25 del 2012, relativo  alla
fissazione del limite di  spesa  per  il  personale  provinciale,  e'
abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014. 
  8. Per i fini dell'art. 67-bis, comma 5, della legge sul  personale
della Provincia, nell'ambito della spesa prevista  dal  comma  1,  e'
autorizzata, in relazione all'attivazione del servizio di elisoccorso
continuato, la spesa di 200.000 euro per l'anno  2014  e  di  100.000
euro per l'anno 2015 e per gli anni successivi.