(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 41/I-II dell'8 ottobre 2013) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 luglio 2013,
n. 1169; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e' aggiunto il seguente comma 3: 
    «3. Per motivi di marketing, l'imposta comunale di soggiorno puo'
essere anche denominata in breve "Ortstaxe", "imposta di soggiorno" e
"local tax".» 
  2. Il  comma  2  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e' cosi' sostituito: 
    «2.  Il  gestore  dell'esercizio  ricettivo  riscuote   l'imposta
comunale  di  soggiorno  per  ogni  persona  e  per  ogni  notte   di
soggiorno.» 
  3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e' cosi' sostituita: 
    «c) riversare al comune competente le somme dovute.» 
  4. Il  comma  2  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e' cosi' sostituito: 
    «2. Ai sensi dell'art.  1,  comma  4,  della  legge  provinciale,
almeno  il  10  per  cento  dell'imposta  comunale  di  soggiorno  e'
attribuito ai consorzi turistici,  da  finalizzare  al  marketing  di
destinazione, mentre la quota restante e' destinata alle associazioni
turistiche». 
  5. Il  comma  3  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e' abrogato. 
  6. Dopo il comma 1 dell'art. 7 del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e' aggiunto il seguente comma 2: 
    «2. L'esenzione di cui al comma 1 lettera c) si applica solo fino
al 31 dicembre 2014.» 
  7. Il  comma  2  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e' cosi' sostituito: 
    «2. Il comune puo' aumentare,  con  deliberazione  del  consiglio
comunale, l'imposta comunale di  soggiorno  in  via  generale  o  per
particolari  progetti,  previo  parere  dell'associazione   turistica
territorialmente competente, fino alla misura massima complessiva  di
euro 2,00. L'aumento riguarda tutti gli  esercizi  ricettivi  di  cui
all'art. 1 comma 2 della legge provinciale ed avviene di principio in
maniera proporzionale. In questo caso l'aumento  e'  arrotondato  per
eccesso ai 10 centesimi. Per servizi ed  iniziative  che  coinvolgono
tutte le categorie ricettive, l'aumento puo' avvenire  anche  con  un
importo determinato, in misura uguale per ognuna di esse.  Il  Comune
puo' assegnare una parte o l'intero  gettito  derivante  dall'aumento
dell'imposta   direttamente   al   consorzio    turistico,    qualora
espressamente  previsto  da  un  parere  dell'associazione  turistica
territorialmente competente, altrimenti tutte  le  entrate  derivanti
dall'aumento rimangono in loco.» 
  8. Dopo il comma 3 dell'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e' aggiunto il seguente comma 4: 
    «4. Gli importi dell'imposta comunale di soggiorno stabiliti  dal
comune sono riscossi senza arrotondamento.» 
  9. Il comma  1  dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e' cosi' sostituito: 
    «1. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui
all'art. 9, i sostituti d'imposta riversano al comune  competente  le
somme  dovute  per  il  mese  precedente.  Il  versamento  non   deve
necessariamente avvenire ogni mese, bensi' puo' avvenire  anche  ogni
tre mesi.» 
  10. L'allinea del comma 3 dell'art. 12 del decreto  del  Presidente
della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e' cosi' sostituita: 
    «3. Se i  sostituti  d'imposta,  la  Provincia  o  i  comuni  non
presentano reclami in forma scritta presso il comune  competente  per
il controllo e se non vengono accertate irregolarita', i  criteri  di
qualita' si intendono rispettati, a condizione  che  le  associazioni
turistiche  ed  i  consorzi  turistici  abbiano  depositato  in   via
telematica presso  i  comuni  competenti  e  presso  la  Ripartizione
provinciale  competente   in   materia   di   turismo   la   seguente
documentazione:» 
  11. Il comma 3  dell'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e' abrogato. 
  12. Il comma 1  dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e' cosi' sostituito: 
    «1. Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore  il  1°
gennaio 2014, fatto salvo quanto disposto al comma 2.» 
  13. Dopo il comma 1 dell'art. 14 del decreto del  Presidente  della
Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e' aggiunto il seguente comma 2: 
    «2. In prima applicazione il  comune  puo'  deliberare  l'aumento
dell'imposta entro il 30 novembre 2013, con decorrenza dal 1° gennaio
2015.» 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
    Bolzano, 2 ottobre 2013 
 
                             DURNWALDER