(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 26 settembre 2013) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Art. 1 Inserimento dell'art. 44-bis nel decreto del presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 1. Dopo l'art. 44 del decreto del presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 e' inserito il seguente: «Art. 44-bis (Criteri per l'individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalita' turistico-ricreative). - 1. Sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell'esercizio di attivita' turistico-ricreative, realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d'indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalita' offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non piu' di novanta giorni. 2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1 esistenti e regolarmente autorizzate/concessionate dal comune alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 24 settembre 2013, n. 52/R sono, previa dichiarazione del concessionario da presentare al comune, classificate come di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, con la quale si attestino gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all'esercizio, la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilita' delle opere, le modalita' di rimozione e smaltimento delle opere, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario in non piu' di novanta giorni. In mancanza di tale dichiarazione, le suddette opere sono considerate non amovibili.».