(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46  del
                         26 settembre 2013) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Inserimento dell'art. 44-bis nel decreto del presidente della  giunta
                       regionale n. 18/R/2001 
 
  1. Dopo l'art. 44 del decreto del presidente della giunta regionale
n. 18/R/2001 e' inserito il seguente: 
  «Art. 44-bis (Criteri per l'individuazione delle  opere  di  facile
rimozione  realizzate  su  aree  demaniali   marittime   oggetto   di
concessione  per   finalita'   turistico-ricreative).   -   1.   Sono
classificate di facile rimozione  e  sgombero  le  costruzioni  e  le
strutture   utilizzate   ai   fini   dell'esercizio   di    attivita'
turistico-ricreative, realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree
demaniali marittime oggetto  di  concessione  che,  in  relazione  ai
materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza  con
le disposizioni del piano  d'indirizzo  territoriale  (PIT),  possono
essere completamente rimosse utilizzando le normali modalita' offerte
dalla tecnica, con conseguente restituzione in  pristino  dei  luoghi
nello stato originario, in non piu' di novanta giorni. 
  2. Le costruzioni e le strutture di cui  al  comma  1  esistenti  e
regolarmente  autorizzate/concessionate  dal  comune  alla  data   di
entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del  presidente
della giunta regionale  24  settembre  2013,  n.  52/R  sono,  previa
dichiarazione   del   concessionario   da   presentare   al   comune,
classificate come di facile rimozione e  sgombero.  La  dichiarazione
deve essere  corredata  da  perizia  asseverata  redatta  da  tecnico
abilitato,  con  la  quale  si  attestino  gli  estremi  dei   titoli
abilitativi edilizi e di abilitazione all'esercizio,  la  sussistenza
delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1  e  la  totale  e
completa rimovibilita' delle  opere,  le  modalita'  di  rimozione  e
smaltimento delle opere, con conseguente restituzione in pristino dei
luoghi nello stato originario in  non  piu'  di  novanta  giorni.  In
mancanza di tale dichiarazione, le suddette  opere  sono  considerate
non amovibili.».